Domanda

Nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turni, può essere istituito un turno spezzato?

Risposta

Le modalità di turnazione dei dipendenti degli enti locali sono contenute nell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000 ed i primi quattro commi ne disciplinano l’effettiva ricorrenza:

“1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino”.

Il turno consiste perciò in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro, che presuppongono l’esistenza di una programmazione dei turni di lavoro.

Tali articolazioni giornaliere dell’orario di lavoro, secondo una sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8254/2010), per dar luogo all’erogazione della relativa indennità devono avere le seguenti caratteristiche generali, contemporaneamente ricorrenti:

a) un orario di servizio di almeno 10 ore;

b) l’orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;

c) distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese.

La condizione di cui alla lettera b) – un orario di servizio continuativo che non può prevedere interruzioni – contenuta nella citata sentenza della Corte Cassazione, non è rinvenibile nella lettera dell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000, ed è possibile desumerla solo in via interpretativa.

Di recente l’ARAN ha pubblicato un parere (RAL_1968) confermando l’orientamento della Cassazione, ripercorrendo le condizioni legittimanti la corresponsione dell’indennità di turno, e ribadendo l’impossibilità di ricondurre alla disciplina del turno la fattispecie del cosiddetto “turno spezzato” sulla base del presupposto che l’effettiva rotazione tra i turni è garantita a condizione che non via sia soluzione di continuità tra un turno e l’altro e che gli stessi siano continuativi. Disciplina peraltro confermata nell’art. 23, comma 3, lett. b) del contratto collettivo la cui ipotesi è stata sottoscritta il 21 febbraio 2018.