Domanda

È pervenuta al nostro Comune una segnalazione concernente la mancata applicazione della normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione da parte di una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, di cui il Comune detiene una quota pari al 25%. Il Comune è tenuto ad assumere qualche iniziativa al riguardo?

 

Risposta

Con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, le società in controllo pubblico sono assimilate alle pubbliche amministrazioni, sia ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che relativamente alle misure di prevenzione della corruzione.

L’ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è disciplinato dal nuovo art. 2-bis che, al comma 2, lettera b), prevede che la normativa di cui al citato d.lgs. 33/2013, si applica, per quanto compatibile, alle società in controllo pubblico, come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L’estensione della normativa in materia di prevenzione della corruzione alle società a controllo pubblico si deduce invece dal comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 introdotto dall’art. 41, comma 1, del d.lgs. 97/2016, che prevede il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo anche per i soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013.

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi adottato la determinazione n. 1134 del 8/11/2017 contenente le “’Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Si tratta di un atto molto articolato nel quale sono descritti sia gli adempimenti a carico delle diverse tipologie di soggetti, sia i compiti a carico delle amministrazioni controllanti e partecipanti, sia il contenuto dell’attività di vigilanza dell’ANAC sugli enti e sulle amministrazioni controllanti o partecipanti.

Per quanto riguarda le società, si specifica che rientrano nella tipologia di società in controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia quelle in cui il controllo, ai sensi dell’art. 2359 codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

La società partecipata dal Comune rientra, dunque, in tale tipologia, essendo una società a totale partecipazione pubblica.

Nel paragrafo 4, della determinazione ANAC n.1134/2017, si ricorda innanzitutto che le amministrazioni controllanti (o partecipanti) sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati di cui all’art. 22, del d.lgs. 33/2013. Le amministrazioni sono, poi, chiamate a vigilare sull’adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte degli enti controllati o partecipati e a promuoverne l’adozione ove risulti che gli stessi siano inadempienti.

Compito delle amministrazioni è l’impulso e la vigilanza sulla nomina del Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e sull’adozione di misure di prevenzione, che possono essere anche misure integrative del “modello 231”. Gli strumenti utilizzabili sono quelli propri del controllo: atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro. L’attività di impulso e vigilanza deve essere prevista nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) dell’amministrazione controllante o partecipante.

Nel caso di controllo congiunto le amministrazioni sono chiamate a stipulare apposite intese -anche mediante patti parasociali – per definire a quale di esse competa la vigilanza sull’adozione delle misure e sulla nomina del RPCT.

Con riferimento al quesito posto è, dunque, necessario che il comune si attivi per verificare se la segnalazione è corretta ed assumere eventualmente le iniziative indicate nella deliberazione ANAC n.1134/2017. Si suggerisce di verificare preliminarmente se è disponibile sul sito della società la sottosezione “Società trasparente” – strutturata conformemente all’Allegato 1) della citata deliberazione – e, in caso positivo, se sono pubblicate le informazioni richieste relativamente alla sottosezione “Altri contenuti> Prevenzione della corruzione”.