Domanda
Sta per scadere la norma sulle assunzioni nella polizia locale. Per il nostro ente sarebbe possibile concedere una mobilità in uscita ad un agente di polizia locale e poi assumere tramite concorso?
Risposta
L’art. 35 bis del D.L. 04 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale), prevede:
«Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016/2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.»
Il predetto articolo detta, per il solo anno 2019, una disciplina derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia municipale. Lo stesso consente di «trasformare» la differenza tra la maggiore spesa sostenuta per il predetto personale nell’anno 2016 e quella che sarebbe stata prevista per il corrente anno in facoltà assunzionale.
Oltre alle varie interpretazioni che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno diffuso, si cercherà di fornire una risposta sulla base del tenore letterale della norma, dandone però anche una ulteriore interpretazione, sicuramente più estensiva, sulla base di una visione macro sistematica del settore del Pubblico Impiego.
Se la ratio del predetto articolo è rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e alla sicurezza urbana svolte dalla polizia municipale le nuove assunzioni in deroga rappresenterebbe un rafforzativo, un surplus delle attività che nell’ordinario vengono svolte nell’ambito delle funzioni assegnate alla polizia municipale.
Limitandoci all’interpretazione letterale della norma il Vostro ente non potrebbe usufruire della predetta disciplina derogatoria in quanto la nuova assunzione non sarebbe finalizzata a potenziare un’attività di vigilanza in corso, ma l’andrebbe a ripristinare, in seguito alla decisione dell’ente di acconsentire alla mobilità in uscita dell’unico dipendente appartenente alla Polizia Municipale.
Ragionando però in un’ottica macro sistematica, concedendo la mobilità in uscita al Vostro dipendente presso l’ente che ha bandito la procedura di mobilità, si avrebbe comunque un potenziamento/rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo della Polizia Municipale nel settore del Pubblico Impiego, perchè verrebbe immessa una risorsa che prima non era presente.
Allo stesso risultato si perverrebbe anche se l’ente rifiutasse di concedere la mobilità al proprio dipendente e l’ente che ha bandito la procedura di mobilità, ex art. 30 del D. Lgs. n. 165, andando la stessa deserta, si vedrebbe costretto a bandire esso stesso una procedura concorsuale (se in possesso chiaramente di capacità assunzionale oppure attraverso l’utilizzo dell’art. 35 bis de quo).