Domanda

Da poche settimane sono stato nominato responsabile del servizio tecnico del mio comune. Esiste ancora l’obbligo di indicare nelle determine la compatibilità degli impegni con gli stanziamenti di bilancio? Se sì, quali sono i riferimenti normativi?

 

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento ad un obbligo contenuto in due distinti provvedimenti normativi, di cui uno risalente addirittura al 2009 ed uno risalente all’avvio della Riforma contabile, ovvero al 2014. Ma andiamo con ordine. Il primo è rappresentato dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto n. 2 del decreto legge n. 78 del 01/07/2009 che testualmente recita: “Nelle amministrazioni di cui al numero 1 [ovvero quelle incluse nell’elenco ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311], al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…)”. Il secondo, in vigore dal 2015, si trova invece all’art. 183 del Tuel. Si tratta del comma 8 che, sebbene con alcune lievi sfumature ricalca il testo della norma precedente. Esso dispone infatti che: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Quindi, tornando al quesito posto, la risposta è assolutamente affermativa: l’obbligo sussiste ancora e ne va dato atto nelle singole determinazioni che comportano impegno di spesa. Naturalmente non è sufficiente inserirvi una dicitura standard in cui si attesta la compatibilità tra i pagamenti conseguenti all’impegno assunto ed i relativi stanziamenti di bilancio/cassa. Al contrario, detta attestazione presuppone un’effettiva verifica da parte del funzionario circa la reale sussistenza di tale compatibilità. Operazione questa non certo semplice, specie con riferimento alle spese in c/capitale. Ma tant’è. Si badi bene che la competenza è in capo al singolo responsabile di servizio/dirigente che sottoscrive la determina di impegno di spesa e non certo in capo al responsabile del servizio finanziario che su quell’atto apporrà – al fine di renderlo esecutivo – il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Sul tema, forse un po’ dimenticato specie dopo il tramonto del ‘patto di stabilità’ prima e del ‘pareggio di bilancio’ poi, è intervenuta di recente la Corte dei conti. A farlo è stata la Sezione regionale di controllo per il Veneto con propria deliberazione n. 167/2020/PRSE in sede di esame dei consueti questionari su rendiconto e bilancio preventivo di un comune resi dall’Organo di revisione ai sensi della legge n. 266/2005. In particolare la Corte, rifacendosi alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2016/INPR, richiama l’attenzione dell’ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (come previste dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002), anche in relazione all’obbligo previsto dal richiamato art. 183, comma 8 del Tuel, nonché alla possibile esposizione dell’ente stesso (e del singolo funzionario che ha impegnato la spesa) sulle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori per eventuali interessi moratori dovuti proprio a seguito della mancata verifica di compatibilità ivi prevista.