Domanda

Abbiamo un dubbio relativi alle verifiche da effettuare prima di procedere al pagamento di fornitori per fatture di importo superiore a 5.000 €: un fornitore (risultato inadempiente) ci ha contestato una verifica fatta su un totale fattura di 5.490 € in quanto da lui ritenuta sotto soglia; oltre a ciò lo stesso lamenta che per la sanzione per cui è risultato inadempiente gli fosse già stato imposto il fermo amministrativo su un mezzo. Quale sarebbe stato il comportamento corretto da tenere in questo caso?

Risposta

L’abbassamento da 10.000 € a 5.000 € della soglia per la verifica (prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 602/73) di eventuali inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte di fornitori a decorrere dal 1 marzo scorso sta notevolmente incrementando le situazioni particolari da affrontare. Ad entrambi i dubbi dell’ente, in ogni caso, ha dato risposta la recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018.

Quanto alla prima parte del quesito la citata circolare ha previsto che, allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, ai fini dell’individuazione della soglia le amministrazioni non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, ovvero dell’importo al netto dell’IVA. Nel quesito il comune rappresenta che il totale fattura ammonta a 5.490 €, pertanto – ipotizzando un’aliquota IVA del 22% – la stessa è composta da un imponibile (ovvero dell’importo spettante al fornitore) di € 4.500 ed un’IVA soggetta a Split Payment di 990 €. Ciò detto si ritiene che il pagamento non fosse da assoggettare a verifica.

Quanto invece alla seconda parte a nulla rileva che, per il recupero della medesima sanzione, fosse già stato disposto anche il fermo amministrativo su un mezzo del fornitore. La circolare chiarisce infatti che fermo amministrativo e verifica disciplinata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 costituiscono … istituti aventi un diverso raggio d’azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro (Cassazione, sez. 5, ordinanza n. 15017 del 16 giugno 2017). Ovviamente una volta saldato l’intero debito per cui è stato iscritto il fermo (ad esempio attraverso versamento fatto dall’Ente), il fornitore potrà richiedere la cancellazione del fermo.