Domanda
Da poco tempo ho assunto l’incarico di posizione organizzativa del settore urbanistica del mio comune (ente senza dirigenti). Vorrei capire meglio quali sono gli obblighi di pubblicazione in materia di Pianificazione urbanistica e governo del territorio. Potete aiutarmi?
Risposta
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza, in materia di attività di pianificazione e governo del territorio sono disciplinati dall’articolo 39, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’articolo si compone di quattro commi.
Il primo comma, prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri:
a) i piani territoriali;
b) i piani di coordinamento;
c) i piani paesistici;
d) gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.
Per effetto dell’art. 43, comma 1, lettera f), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha abrogato la lettera b), del comma 1, del d.lgs. 33/2013, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, prima che siano portati all’approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.
Il comma 2, della norma in visore, stabilisce che la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
Il comma 3, prevede che la pubblicità degli atti di cui al comma 1, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi. Il comma 4, recita, infine, che restano ferme le discipline di dettaglio, previste dalla vigente legislazione statale e regionale, qualora impongano ulteriori obblighi.
Sul tema degli obblighi di trasparenza è intervenuta anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), da ultimo, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, al Paragrafo 8.3. L’ANAC ha chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, ai sensi dell’art. 39, del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).
L’Autorità, inoltre, ha sottolineato che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l’acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal comma 3, del medesimo art. 39.
Da ultimo, si ricorda che:
a) tutte le pubblicazioni vanno previste nella sezione del sito web del comune denominata Amministrazione trasparente> Pianificazione e governo del territorio, con aggiornamento tempestivo degli atti da pubblicare;
b) l’obbligo riguarda anche gli atti di pianificazione urbanistica, approvati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 (20 aprile 2013), che producono effetti anche dopo tale data.