Domanda
Si sono presentati per fare le pubblicazioni di matrimonio una cittadina italiana, residente nel nostro comune, ed un cittadino australiano, anch’esso qui residente.
Quest’ultimo però non ha il nulla osta al matrimonio ex art. 116 del codice civile, ma una dichiarazione giurata effettata presso il consolato australiano di Milano.
È sufficiente questa documentazione per poter procedere?
Risposta
Si tratta di un caso particolare che è regolato dallo Scambio di lettere, costituente un accordo, sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia (Roma, 10 febbraio/11 aprile 2000).
Successivamente la legge 27 settembre 2002, n. 233 ha previsto la ratifica e l’esecuzione dello scambio di lettere, che è entrato in vigore il 1° luglio 2004.
La documentazione da produrre relativamente al cittadino australiano, in mancanza di nulla osta, è pertanto la seguente:
A) Una dichiarazione giurata rilasciata dal cittadino australiano in presenza dell’Autorità consolare australiana competente in Italia, la cui firma sia depositata in Italia, da cui risulti che secondo le leggi alle quali egli è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’Autorità consolare australiana che riceve la suddetta dichiarazione, certificherà l’identità e la cittadinanza australiana dell’interessato.
B) Documenti rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.
Se questi documenti non sono disponibili, il cittadino australiano dovrà presentare – oltre alla dichiarazione giurata prevista al par. A) – un atto notorio (cioè una dichiarazione giurata resa dal richiedente in presenza di quattro testimoni), formato in presenza dell’Autorità italiana competente a riceverlo, da cui risulti che secondo la legge cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre. Nello specifico, l’Autorità italiana competente a ricevere la dichiarazione è l’ufficiale di stato civile, mentre all’estero è il Consolato italiano.
Quindi nel caso descritto, essendo il cittadino australiano già in possesso della dichiarazione indicata nel paragrafo A), quello che manca è l’atto notorio, reso in presenza di quattro testimoni, davanti all’ufficiale di stato civile.