Domanda
Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatorio nominare una commissione di gara (con membri esterni) indipendentemente dall’importo?
Ad esempio è obbligatorio farlo per una procedura di valore inferiore a 40.000,00 euro?
Risposta
La risposta esige una premessa sulla struttura della domanda. Per come posta, con riferimento all’affidamento di importo inferiore ai 40mila euro, sembra quasi che le acquisizioni nel sotto soglia, ed in particolare i micro affidamenti, si situino su un piano alternativo rispetto alle gare “tradizionali”.
Ovviamente non è così. La sostanziale differenza – certo non di poco conto – è che per un ambito rilevantissimo il legislatore ha deciso di incidere assicurando una maggiore tempestività con riduzione dei formalismi legati, soprattutto, alla non necessità di predisporre una autentica legge di disciplina della gara.
Ma è chiaro che le norme di fondo, soprattutto quelle finalizzare ad assicurare correttezza ed oggettività del procedimento di assegnazione, devono essere rispettate. In alcun modo possono essere superate/derogate.
Tra queste rientra sicuramente l’obbligo del RUP di proporre la nomina della commissione di gara (al proprio dirigente/responsabile del servizio) nel momento in cui avvia un procedimento di acquisto da assegnare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A prescindere dall’importo.
In questo senso, del resto, in modo piuttosto chiaro il primo comma dell’art. 77 del Codice in cui si legge – al pari di quanto normalmente noto – che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
In un affidamento semplificato, sicuramente, non si potrà formalizzare sull’esperienza – nel senso che, salvo specifiche situazioni, non sarà necessario “scomodare” docenti e similia. Ma la valutazione discrezionale esige un intervento collegiale.
Eccezioni – ma con rischi – si potrebbero ravvisare nel caso in cui la valutazione non implichi effettivamente alcuna valutazione di tipo discrezionale (ad esempio sia stata prevista l’attribuzione di punteggi “aritmetici)” ma in ogni caso, pur non parlando di commissione, sarà necessario costituire un seggio di gara con più soggetti. Sempre che il tutto venga chiaramente esplicitato nella determina a contrattare.
Sotto il profilo pratico, naturalmente, si suggerisce – con il multi criterio – di prevedere sempre la nomina di una commissione di gara.