Domanda
Mobilità e scorrimento graduatorie. Cosa si può fare e cosa è sospeso durante l’emergenza sanitaria?
Risposta
In merito a quanto esposto si ritiene di proporre delle considerazioni generali.
Per quanto riguarda la procedura di mobilità, la stessa non può ritenersi inclusa tra le procedure sospese per effetto dell’emergenza epidemiologica, trattandosi di espressione del dirigente/responsabile quale privato datore di lavoro e quindi la stessa potrebbe essere portata a compimento mediante colloquio telematico con gli aspiranti.
Per l’utilizzo delle graduatorie di un altro ente, tra l’altro da esperirsi mediante una scambio di lettere tra responsabili (no convenzione), si ricorda che è necessario procedere alla richiesta ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 ed attendere poi i 45 giorni previsti dalla norma, che decorreranno dal 15 maggio 2020 per effetto della sospensione di cui all’art. 103 del d.l. 18/2020.
Infatti il dipartimento della Funzione Pubblica ha indicato, tra i procedimenti per i quali intende siano sospesi i termini, anche quello legato alla verifica degli esuberi ex articolo 34-bis del TUPI.
Quindi, i 45 giorni che gli enti debbono concedere al Dipartimento per effettuare le verifiche sono attualmente bloccati fino al 15 maggio compreso.
La previsione delle assunzioni in parola, se non già effettuato, dovrà essere inserita nel piano triennale di fabbisogno di personale.