Domanda
Nel corso delle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna ci è successo un caso problematico che non siamo riusciti a risolvere. Per un cittadino nostro residente, proveniente da altro comune, appartenente alla stessa Regione, non è pervenuto il modello XML, nonostante i ripetuti solleciti. Pertanto, non è stato iscritto nelle nostre liste elettorali. Il problema è che il cittadino in questione avrebbe voluto votare da noi, in quanto il comune di provenienza si trova a 100 km di distanza. Cosa avremmo dovuto fare?
Risposta
Se il Comune precedente non ha cancellato il cittadino e non ha inviato il file XML è corretto che voi non abbiate proceduto all’iscrizione nelle vostre liste elettorali. L’elettore è rimasto iscritto nel Comune precedente e avrebbe potuto votare per le elezioni regionali in quel comune (essendo un comune della stessa Regione). Quindi, il diritto di voto è comunque garantito. In genere, infatti, l’art. 32–bis del D.P.R. 223/1967 si ritiene applicabile nel caso di elettori per cui venga meno il diritto di elettorato (es. cancellati per irreperibilità e ricomparsi nell’imminenza delle elezioni) e non quando è comunque possibile esercitare il diritto di voto.
L’interessato avrebbe, comunque, avuto la possibilità di presentare istanza per l’ammissione al voto nei tempi e modi previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 223/1967. Sarebbe stata la Commissione Elettorale Circondariale a dover decidere se ammettere al voto il cittadino, trattandosi di un caso particolare (ma in questo caso non credo, considerato il fatto che l’elettore è iscritto nelle liste elettorali del precedente comune; a quel punto ci sarebbe stato il rischio che potesse votare due volte…).
Riportiamo per maggiore chiarezza il testo dell’art. 32-bis del D.P.R. 223/1967:
“Decorso il termine di cui al quarto comma dell’articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell’articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l’ammissione al voto esclusivamente a domanda dell’interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all’elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all’articolo 36. Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Dell’ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l’elettore previa esibizione dell’attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.