Domanda
Qual è il limite al fondo del salario accessorio del 2017?
Applicando l’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 viene da chiedersi se:
- l’importo della decurtazione del fondo operata nel 2016 in base al confronto tra le consistenze medie di personale degli anni 2015 e 2016 (attenuata dal conteggio del personale assumibile) DEVE essere riportato nel fondo 2017 (diventando pertanto permanente) e, quindi, sommata alla decurtazione c.d. permanente?
- oppure l’importo del fondo 2017 deve essere riallineato a quello del 2015 senza trascinamento della riduzione 2016 operata in tale esercizio?
Risposta
L’art. 23 del d.lgs. 75/2017 fa riferimento all’importo determinato per l’anno 2016. Quindi, il limite non potrà che essere il valore definitivo del fondo di quest’anno e di certo non quello teorico o come indicato nel quesito quello dell’anno 2015.
In altre parole, se nel 2016 l’ente ha operato una decurtazione per rispettare il tetto del 2015, nel 2017 il limite sarà il fondo determinato nel 2016 comprensivo di tale decurtazione (il valore più basso, per intenderci).