Domanda

Nei giorni scorsi il mio comune ha ricevuto alcune fatture elettroniche prive di CIG. È possibile respingerle?

 

Risposta

L’eventuale rifiuto di una fattura elettronica da parte degli enti locali è stato oggetto di dubbi e opinioni divergenti, fin dalla sua introduzione avvenuta a partire dal 31/03/2015 in sostituzione delle tradizionali fatture cartacee. La legge n. 244 del 24/12/2007 rinviava ad apposito decreto ministeriale l’individuazione puntuale di tali cause ed ipotesi. A farlo è infatti l’art.1, comma 213 che, alla lettera g-ter, dispone quanto segue: “le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati” sono definite con apposito decreto del Mef. Sebbene la lettera g-ter sia stata aggiunta esattamente due anni fa (a farlo fu il decreto legge n. 119 del 23/10/2018), il decreto ministeriale attuativo è stato pubblicato solo nei giorni scorsi. Si tratta infatti del d.m. n. 132 del 24/08/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020. Esso infatti modifica il decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013 introducendovi il nuovo art. 2-bis. Quest’ultimo individua in maniera tassativa le cause (e come tale non derogabili) che consentono alle pubbliche amministrazioni di rifiutare fatture elettroniche. Vediamole di seguito:
a)    fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b)    omessa od errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
c)     omessa od errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
d)    omessa od errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
e)    omessa od errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di regioni ed enti locali.

Venendo al quesito quindi la risposta non può che essere positiva, visto il soprariportato punto b).

Per completezza segnaliamo che il comma 2 prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare le fatture nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti attraverso le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (Decreto IVA). Infine il comma 3 dispone che il rifiuto della fattura debba essere comunicato al cedente/prestatore secondo le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell’allegato B) al medesimo decreto nonché dalle relative specifiche tecniche, previste dallo stesso allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato, ovvero attraverso la notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente) da inviarsi entro 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna.

Non essendo prevista alcuna data specifica, il decreto (seppur gi entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Poiché questa è avvenuta lo scorso 22 ottobre, la sua entrata in vigore è fissata pertanto per il prossimo 6 novembre.

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