Domanda
Nei giorni scorsi ho inviato al tesoriere la delibera consiliare di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2022. Mi hanno però risposto che l’obbligo di invio non esiste più. Dove è prevista questa novità? Potete farmi un breve riassunto degli obblighi attuali di tale adempimento?
Risposta
Sull’argomento oggetto del quesito posto dal lettore è intervenuto di recente il decreto legge n. 104 del 14/08/2020, c.d. ‘Manovra di Agosto’. In particolare, a farlo è stato l’art. 52 il cui oggetto è proprio: “Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali”. Intervenendo sul Tuel e sul d.lgs. 118/2011, esso ha previsto l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del primo, nonché la modifica del testo dell’articolo 10, comma 4 del secondo.
Vediamo nello specifico di quali norme si tratta. L’art. 163 comma 4 del Tuel prevedeva che all’avvio dell’esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria) l’ente trasmettesse al proprio tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. Con la sua abrogazione, non solo viene meno tale obbligo di comunicazione, ma anche quello in capo al tesoriere di verificare che i pagamenti effettuati dall’ente locale nel corso dell’esercizio provvisorio rispettino i limiti dei relativi stanziamenti e residui. Si trattava di un adempimento gravoso per gli uffici ragioneria, tenuti a inviare l’elenco provvisorio dei residui ogni volta che questi venivano modificati nel loro ammontare nei primi mesi dell’anno, fino ad avvenuta approvazione del riaccertamento ordinario al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il rischio era infatti quello di vedersi restituire come non eseguiti mandati di pagamento il cui impegno di spesa non era compreso nell’ultimo elenco provvisorio inviato, con conseguenti effetti negativi sui propri tempi medi di pagamento. Permane invece l’obbligo di inviare l’elenco definitivo dei residui di bilancio, desumibile dall’Allegato 10 al rendiconto di esercizio. Il comma 6 del medesimo art. 163 del Tuel prevedeva invece che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, sempre nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, fossero individuati nel mandato di pagamento attraverso l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, lettera i-bis) del medesimo Tuel. La risposta al quesito del lettore si trova tuttavia nell’abrogazione dell’art. 175, comma 9-bis del Tuel. Tale norma infatti prevedeva l’obbligo da parte degli enti locali di trasmettere al proprio tesoriere le variazioni di bilancio, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario. L’obbligo veniva assolto con l’invio del prospetto di cui all’all’art. 10, comma 4 del d.lgs. 118/2011 allegato alla delibera di variazione. Si trattava dell’allegato 8/1 al d.lgs 118/2011, contenente i dati della variazione di bilancio di interesse del tesoriere. In esso, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere riportate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la nuova previsione assestata a seguito della variazione. L’art. 10 comma 4 del d.lgs. 118/2011, modificato dal successivo comma 2, prevede ora espressamente che nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, siano allegati e trasmessi i prospetti di cui all’allegato 8. Sul tema degli obblighi nei confronti del tesoriere ricordiamo che nei mesi scorsi era intervenuto anche l’art. 57 del d.l. 124/2019. In particolare, il comma 2-quater aveva infatti disposto l’abrogazione dell’art. 216, commi 1 e 3 e dell’art. 226, comma 2, lett. a) del Tuel. Con tali modifiche veniva eliminato – con decorrenza 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto – il controllo del tesoriere sulla coerenza dei pagamenti con ciascun singolo stanziamento in conto competenza o residui e con il relativo stanziamento di Fondo pluriennale vincolato. Veniva inoltre abolito l’obbligo in capo al tesoriere stesso di allegare al proprio conto, da rendersi all’ente ai sensi dell’art. 226 del Tuel, la documentazione relativa a tali controlli.