Domanda

L’assessore ai LLPP ha segnalato che una legge recentemente approvata dal Parlamento è intervenuta sulla normativa in materia di tempi di pagamento. Mi sapete dire di cosa si tratta?

Risposta

La legge segnalata è la c.d. ‘Legge europea 2018’ (nota in passato come ‘Legge comunitaria’). Si tratta della legge n. 37 del 03/05/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dello scorso 11 maggio. La norma, già in vigore dallo scorso 26 maggio, è stata adottata a seguito di specifica procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia per il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 5 della legge ha sostituito l’art. 113-bis del codice degli appalti riscrivendone in toto il testo. Cosa cambia rispetto al testo previgente? In sostanza, al fine di ridurre i tempi di pagamento nei confronti delle ditte appaltatrici, si riducono i tempi intercorrenti fra l’emissione del certificato di pagamento e l’adozione degli stati di avanzamento. In precedenza infatti, per gli acconti del corrispettivo di appalti, i primi venivano emessi entro trenta giorni dai secondi, fatto salvo il caso che le parti avessero espressamente concordato in modo diverso (quindi potenzialmente anche peggiorativo), purché non gravemente iniquo per il creditore; ora i due documenti devono essere contestuali, ovvero al più, il certificato deve essere emesso non oltre sette giorni dall’adozione del s.a.l. Il nuovo testo prevede che i pagamenti relativi agli acconti siano effettuati entro trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel relativo contratto un diverso termine. Quest’ultimo, tuttavia, non può comunque essere superiore a sessanta giorni e deve essere oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Per il collaudo e la verifica di conformità il vecchio testo faceva un generico rinvio all’art.4 del d.lgs. 231/2002. Il nuovo comma 2 prevede ora che all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento debba rilasciare il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento, conclude e conferma il comma rispetto al passato, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Resta invece del tutto invariato il vecchio comma 2 dell’articolo, ora semplicemente spostato al comma 4, in materia di applicazione di penali negli appalti pubblici.

Infine cogliamo l’occasione per segnalare che sul tema dei pagamenti dei debiti commerciali delle p.a., intese in senso lato, è intervenuto di recente anche il c.d. ‘Decreto crescita’ (d.l. 34/2019). L’art. 22, inserisce il nuovo articolo 7-ter del d.lgs. 231/2002. Esso stabilisce che a partire dal 2019 le società (quindi anche quelle partecipate dagli enti locali) « (…) danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento ». Il decreto è ancora in corso di conversione. Non resta che attendere di vedere se il testo verrà confermato nella sua formulazione oppure no.