Domanda
Ci troviamo per la prima volta ad affrontare questo caso: iscrizione di cittadino straniero (in particolare brasiliano) discendente da cittadino italiano per nascita, che intende avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis”. Non sappiamo qual è l’iter corretto del procedimento.
Risposta
La procedura è stata definita nel tempo da diverse circolari ministeriali: circolare del Ministero dell’Interno k.28.1/1991, circolare del Ministero dell’Interno n. 28/2002, circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2007, circolare del Ministero dell’Interno n. 52/2007.
Sulla base delle stesse, i documenti attualmente richiesti per procedere all’iscrizione sono:
1) cittadini non appartenenti all’area Schengen:
– dichiarazione di presenza formulata all’Autorità di frontiera al momento dell’ingresso;
oppure
– apposizione del timbro uniforme “SCHENGEN” sul documento di viaggio a cura dell’Autorità di frontiera.
2) cittadini appartenenti all’area Schengen:
– copia della dichiarazione di presenza formulata dagli interessati al Questore entro otto giorni dall’ingresso;
oppure
– copia della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.
Oltre a questi documenti il cittadino dovrà produrre la documentazione necessaria a richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis prevista dalla circolare del Ministero dell’Interno k.28.1 del 8.04.1991.
Su questa documentazione l’Ufficiale di Stato Civile effettuerà una prima valutazione verificando che i documenti, ad un primo esame, siano effettivamente quelli necessari. Ovviamente i documenti saranno oggetto di una valutazione più approfondita in seguito alla presentazione dell’istanza vera e propria di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per la quale però è necessario avere la residenza.
In particolare i documenti in questione da valutare sono:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- certificato di residenza.