Domanda
Potete spiegare il funzionamento della retribuzione di posizione in caso di servizi convenzionati?
Risposta
Con riferimento al quesito posto, va subito fatta una precisazione. Un conto è l’utilizzo dei dipendenti su due enti, mentre un altro conto è laddove l’ente ha approvato una convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL.
Nel primo caso, l’art. 17 del CCNL 21 maggio 2018, precisa che:
1) L’ente di provenienza del dipendente distaccato ad altri servizi attribuisce la propria retribuzione di posizione, individuata secondo il proprio sistema per la pesatura delle posizioni organizzative, riproporzionandola in ragione delle ore effettivamente rese presso il medesimo, senza alcuna maggiorazione;
2) gli enti presso il quale il dipendente è distaccato a operare (leggasi: presso altri servizi, anche in convenzione, rispetto a quello del comune di provenienza), attribuiscono la propria retribuzione di posizione, secondo le proprie regole in materia, e “al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, (…) possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa”.
Laddove invece ci sia, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un unico servizio convenzionato, non ricorre il presupposto per le maggiorazioni né per le disposizioni di cui alle norme contrattuali citate, giacché il dipendente non è chiamato ad assumere maggiori carichi e responsabilità connessi a una prestazione frazionata su più servizi, presso diversi enti. Il dipendente opera, e assume le proprie responsabilità, presso l’unico servizio istituito a mezzo di convenzione tra i tre enti.
In questo caso, quindi, l’unica possibilità per il riconoscimento, in favore del responsabile unico, di un’indennità maggiore, compatibilmente con il sistema all’uopo definito presso l’ente di appartenenza, è l’individuazione di una retribuzione di posizione più elevata qualora si valuti che l’assorbimento in convenzione delle attività prima esplicate separatamente dagli enti “deleganti” prefiguri una pesatura del servizio, presidiato dal medesimo responsabile, più alta, pur sempre entro il limite massimo di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 21/05/2018 (Euro 16.000,00 annui).
L’ente titolare del rapporto di lavoro, pertanto, potrebbe aumentare l’indennità di posizione in godimento, e gli enti “deleganti” rimborsarla pro quota, secondo gli accordi convenzionali.
In tal senso, si precisa che la retribuzione di posizione (e di risultato) attribuita presso l’ente di appartenenza, anche ove incrementata per effetto della valutazione di cui sopra, deve essere computata, ai fini del rispetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (contenimento del salario accessorio nel limite dell’anno 2016), a carico di ciascuno dei comuni coinvolti sulla base di idonei criteri di riparto.