Domanda
L’Amministrazione comunale del mio Ente è stata eletta nello scorso mese di maggio. Ho un dubbio: la riduzione del 10% sull’indennità spettante agli amministratori introdotta alcuni anni fa è ancora vigente?
Risposta
Come noto le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali trovano la loro disciplina nell’art. 82 del TUEL. Per la loro quantificazione, che avviene essenzialmente per fascia demografica di appartenenza, vige ancora il decreto ministeriale n.119 del 04/04/2000, a suo tempo adottato ai sensi dell’art. 23 della legge n. 265/1999. Il quesito del lettore fa riferimento alla decurtazione del 10% introdotta dall’art.1, comma 54, della legge 23/12/2005, n. 266, che deve essere applicato all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30/09/2005, a cui devono essere assoggettate sono anche le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali. Sul tema è poi intervenuto l’art. 76, comma 3, del d.l. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133 che ha modificato l’art. 82, comma 11, del TUEL (già in precedenza modificato dall’art. 2, comma 25, della legge 24/12/2007, n. 244), eliminando ogni possibilità di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza rispetto alla misura determinata ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, ovvero mediante decreto ministeriale.
L’art. 5, comma 7, del d.l. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 ha infine previsto un’ulteriore rideterminazione in ribasso delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per un periodo non inferiore ai tre anni e in una misura variabile in ragione della dimensione demografiche dell’ente, rinviandone tuttavia l’attuazione ad un decreto ministeriale che a tutt’oggi non ha ancora visto la luce. La norma è pertanto rimasta lettera morta. Sul tema è recentemente intervenuta la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con parere n. 113 del 12 settembre scorso. I magistrati contabili hanno ribadito l’orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidato: affermano che essendo stata abolita fin dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l’importo delle indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell’indennità. Come tali, esse non hanno alcuna influenza sull’ammontare delle stesse per gli esercizi successivi (Sezione di controllo per il Piemonte deliberazione n. 278/2012/PAR). Il principio è stato poi confermato dalla Sezione delle autonomie con parere n. 35/2016/QMIG che afferma che le indennità di funzione non possono essere soggette ad un congelamento rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, solo perché circostanze di natura personale e discrezionale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell’indennità da parte di un amministratore in carica all’atto della sua rideterminazione) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Gli importi decurtati per scelte volontarie e soggettive non possono costituire una base storica sulla quale rapportare le medesime indennità per il futuro. Da ciò discende che le indennità che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia stabilita dalla legge possano essere rideterminate in aumento fino a raggiungere la misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente. Resta invece pienamente confermato l’abbattimento percentuale previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005, n. 266, che continua pertanto ad applicarsi all’ammontare dell’indennità risultante alla data del 30/09/2005.