Domanda

A seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2019 è risultato eletto un consigliere comunale. Il sindaco, costituendo la Giunta, ha nominato assessore esterno il padre del consigliere. Si determina il caso di conflitto d’interesse tra consigliere ed assessore? Chi dei due deve lasciare la carica?

 

Risposta

Il caso in esame – a prescindere da ragioni di opportunità che saranno state valutate, si immagina, dal sindaco prima di procedere alle nomine – non comporta nessuna causa di incompatibilità o situazione di conflitto d’interesse, né per il consigliere comunale (figlio), né per il padre (assessore esterno).

Le norme a cui occorre fare riferimento per l’esame della situazione sono le seguenti:

  • articoli da 63 a 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • Capo IV (articoli da 10 a 12) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante
    “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
  • articolo 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  • articoli 46, comma 2 e 47, del TUEL 267/2000;
  • articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56.