Domanda
Nell’ambito della prima seduta del consiglio comunale, a seguito delle scorse elezioni del Sindaco, è emersa la possibile contestazione di una causa di incompatibilità in riferimento ad un consigliere comunale. Lo stesso sarebbe un dipendente di un consorzio tra comuni che gestisce alcuni servizi e funzioni locali in modo centralizzato, di cui il nostro ente fa parte.
Come funziona in questi casi la procedura di contestazione dell’incompatibilità?
Risposta
Rientrano tra le cause di incompatibilità sia cause ostative derivanti da cariche e uffici che possono creare situazioni di conflitto di interesse tra ente locale ed eletto, il quale verrebbe in pratica a trovarsi nella posizione di controllore e di controllato, sia determinate situazioni che potrebbero pregiudicare gli interessi dell’ente, in quanto l’eletto potrebbe influenzare la volontà dell’amministrazione. Sostanzialmente le cause d’incompatibilità vogliono impedire che l’eletto possa trovarsi in conflitto con l’ente, in quanto portatore di interessi propri o di alcune categorie di congiunti, che contrastano con quelli della pubblica amministrazione in cui si svolge il mandato elettorale. L’incompatibilità si verifica solo a seguito dell’elezione e determina l’impossibilità giuridica di conservare un ufficio o una carica ai quali si è stati eletti e, per questo motivo, l’interessato ha interesse a rimuovere la causa stessa, eventualmente in fase di convalida, con le modalità descritte in seguito.
Nel caso di specie è da valutare se l’ipotesi rientra nella fattispecie indicata dall’ art. 63 del D.lgs. 267/2000 (Incompatibilità) che prevede: “1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;”
Per quanto riguarda la procedura si segnala che in base a quanto prevede l’art. 70 D.lgs. 267/2000, la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile. L’azione può essere promossa anche dal Prefetto. Secondo la procedura dettata dall’art. 69 del D.lgs. 267/2000, il consiglio, al quale l’amministratore locale appartiene, contesta l’eventuale causa d’incompatibilità. Lo stesso ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa d’incompatibilità. Nel caso venga proposta un’azione in sede giurisdizionale (ex art. 70) volta all’accertamento di una causa di incompatibilità, il termine di dieci giorni indicato decorre dalla data di notificazione del ricorso. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, il consiglio delibera in maniera definitiva e ove ritenga sussistere la causa d’incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, eventualmente, l’opzione per la carica che intende conservare. Se nel successivo termine di dieci giorni da detta delibera, l’amministratore non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, il consiglio lo dichiara decaduto.
Contro la delibera in questione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La delibera deve essere depositata in segreteria il giorno successivo e notificata all’interessato entro cinque giorni. La deliberazione viene adottata d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.