Domanda
Un dipendente comunale di categoria C, condannato in primo grado per abuso d’ufficio può svolgere l’incarico di segretario in una commissione di concorso pubblico?
Risposta
L’art. 35-bis, comma 1 lett. a), del d.lgs. 165/2001, prevede espressamente che non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice Penale, recante i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:
- peculato;
- malversazione a danno di privati;
- peculato mediante profitto dell’errore altrui;
- malversazione a danno dello Stato;
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- concussione;
- corruzione per l’esercizio della funzione;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
induzione indebita a dare o promettere utilità; - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri;
- abuso d’ufficio;
- interesse privato in atti di ufficio;
- utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio;
- rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’autorità;
- rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
- rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica;
- abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro;
- interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio;
- abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
Si precisa che non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, tale divieto si applica anche al dipendente condannato in primo o secondo grado.
Riferimenti normativi:
- art. 35-bis d.lgs. 165/2001;
- artt. da 314 a 335-bis c.p..