Domanda

Nel fondo delle risorse decentrate 2016 di questo ente sono state inserite, tra le risorse soggette al limite dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, quote per incentivi funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per € 28.000,00.

All’epoca, infatti, la magistratura contabile orientava i propri pareri in tal senso. Ora che l’interpretazione è cambiata ci si chiede se, ai fini del rispetto del limite del predetto art. 23, la somma di € 28.000,00 sia da escludere dall’ammontare complessivo del 2016, senza rideterminare il fondo 2016, ma dandone atto nella determinazione di costituzione del fondo 2018.

Risposta

In riferimento al quesito esposto si rappresenta quanto segue.

Negli anni 2016 e 2017 le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 dovevano essere indicate tra le risorse assoggettate a vincolo di contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente. Tale allocazione appare corretta, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte dei Conti depositati nell’anno 2017. Infatti la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 24/2017, aveva confermato quanto la stessa aveva chiarito con la precedente deliberazione 7/2017, che «gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, costituiscono spese correnti, devono essere finanziati dal bilancio dell’ente e, pertanto, rientrano nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici».

Solo nel corrente anno, con la deliberazione N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017». Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento ha validità a decorrere dall’anno 2018, pertanto, le somme inserite sul fondo dell’anno 2016, devono essere correttamente assoggettate al tetto di spesa di cui all’art. 1 comma 236 della legge 208/2015.

Solo dall’anno 2018, gli incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell’art. art. 67 comma 3 lettera c), non assoggettate al limite di spesa di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.