Domanda
Nel nostro ente, alcuni dipendenti hanno chiesto l’avvio delle procedure per l’approvazione del regolamento per la corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, in quanto dal 2018 non sarebbero più soggetti ai limiti sul salario accessorio. E’ vera tale circostanza?
Risposta
La questione riferita agli incentivi per funzioni tecniche, ad oggi, risulta alquanto controversa e dibattuta. In particolare, pare opportuno un breve excursus:
- a seguito della riscrittura del Codice dei Contratti, ad opera del d.lgs. 50/2016, i cc.dd. “incentivi per la progettazione” sono stati disciplinati dal nuovo art. 113;
- la disposizione, per molti aspetti, si è posta in discontinuità rispetto al regime previgente, sia in riferimento alle attività incentivabili sia in relazione ai soggetti potenzialmente percettori dei compensi ivi previsti;
- in ragione di tali innovazioni, dunque, molti enti si sono chiesti se fosse ancora valido il precetto che considerava esclusi dal limite del salario accessorio i compensi erogati a tale titolo, in aderenza a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (con deliberazione n. 51/2011);
- in risposta ai dubbi interpretativi, infatti, è intervenuta la Sezione delle Autonomie la quale, con due successivi pronunciamenti (n. 7/2017/QMIG e n. 24/2017/QMIG), ha statuito il principio secondo cui “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”;
- ciò in quanto il compenso incentivante previsto dall’art. 113, comma 2, del nuovo codice non sarebbe affatto sovrapponibile all’incentivo per la progettazione del sistema previgente. Nella specie, non si ravviserebbero i presupposti delineati dalle Sezioni Riunite per escludere gli incentivi di cui trattasi dal limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente (oggi art. 23 del d.lgs. 75/2017), in quanto essi non andrebbero a remunerare “prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili” acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla PA, come risulterebbe anche dal chiaro disposto dell’art. 113, comma 3.
Questa, quindi, la fotografia al 31 dicembre 2017.
Tuttavia, sull’argomento è intervenuta la finanziaria 2018 (l. 205/2017), che al comma 526 recita “All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».“.
Sugli effetti di tale inciso integrativo si sono già pronunciate due sezioni regionali della Corte dei Conti (Umbria, n. 14/2018/PAR e Friuli Venezia Giulia, n. 6/2018/PAR), a mente delle quali l’intervento del legislatore sarebbe dettato dalla chiara volontà di confermare che gli incentivi in discorso non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell’opera. Con l’evidente conseguenza che gli stessi non confluirebbero nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma farebbero capo al capitolo di spesa dell’appalto. Del resto, sia il comma 1 che il comma 2 dell’art 113, già disponevano che tutte le spese afferenti gli appalti di lavori, servizi o forniture, dovessero trovare imputazione sugli stanziamenti previsti per i predetti appalti. Il comma 5-bis rafforzerebbe tale intendimento e individuerebbe come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di spesa previsto per l’appalto.
In ogni caso, con deliberazione n. 9/2018/QMIG del 09 febbraio 2018, la Sezione Puglia ha sollevato perplessità in merito a tale lettura, con richiesta di deferimento della questione interpretativa ad una delle sezioni centrali della Corte dei Conti. In via prudenziale, dunque, si consiglia di attendere l’eventuale ulteriore pronunciamento della giurisprudenza contabile, al fine di orientare correttamente le conseguenti scelte gestionali.