Domanda

È possibile conferire un incarico ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/2000 ad un soggetto in pensione?

Risposta

L’oggetto del quesito è quanto mai complesso, a seguito della stratificazione di norme e di interpretazioni giuridiche, che si sono succedute nel tempo in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza.

Chiarito ciò, quella che segue, è la nostra posizione, scaturente dalla lettura della norma (art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e dalla rigorosa applicazione dell’articolo 12 delle pre-leggi del codice civile, nell’ambito del principio di “prudenza”.

Il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 90 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, a personale in quiescenza, è da ritenersi conferibile, a condizione che l’incarico medesimo non abbia ad oggetto e non preveda nella realtà fattuale, l’espletamento di funzioni direttive o dirigenziali né attività di studio o di consulenza.

In tal senso è bene che nell’atto di conferimento dell’incarico venga specificata, con adeguata motivazione, la natura stessa dell’incarico che sarà previsto in una struttura autonoma posta alle dirette dipendenze del Sindaco, con finalità di supporto, raccordo e collaborazione al Sindaco ed eventualmente alla Giunta e agli assessori, escludendo qualsiasi svolgimento di attività direttiva o dirigenziale che possa, in qualche modo, essere ricompresa tra le attività gestionali delle varie strutture apicali presenti nell’ente. Analoga esclusione dovrà essere prevista per le attività di studio e consulenza.

Con le siffatte caratteristiche, l’incarico potrà essere anche di natura retribuita, secondo le specifiche disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato art. 90 TUEL.

In pratica, alla luce delle disposizioni di legge, si ritiene di aderire all’interpretazione fornita dalla deliberazione n. 27 del 23 marzo 2016, della Corte dei conti, sezione regionale per la Liguria.