Domanda
Da qualche mese ho assunto la responsabilità di un piccolo ufficio gare che svolge per conto dell’ente prevalentemente procedure sulla piattaforma Mepa, nelle diverse forme dell’ODA, Trattativa Diretta e RDO. La prassi in precedenza era di richiedere la marca da bollo solo nel caso di RDO, ma non per gli acquisti formalizzati medianti Ordine Diretto di Acquisto piuttosto che Trattativa Diretta. E’ corretto continuare con questa modalità in ordine all’assolvimento dell’Imposta di bollo?
Risposta
La prassi dell’ufficio gare poteva ritenersi corretta, almeno limitatamente alle trattative dirette o Richieste di offerta infra 40.000 euro sino al 10 settembre 2019, qualora la stazione appaltante si fosse rifatta alle regole di sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, ed in particolare all’art. 53 rubricato “La conclusione del contratto” che consentiva, e consente, ad ogni Soggetto Aggiudicatore, in alternativa al documento informatico di stipula generato dal sistema, di adottare ulteriori forme negoziali tra quelle previste e disciplinate dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti, ed in particolare lo scambio di lettera commerciale. Tipologia contrattuale che ai sensi degli artt. 24 e 25 della tariffa parte II del D.P.R. 642/1972, secondo l’opinione comune di questi ultimi anni non richiedeva l’imposta di bollo.
Su quest’ultimo punto tuttavia l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito sull’imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma “Consip-Mepa acquistiinretepa”, con il parere n. 370 si è espressa in modo differente con riferimento ai rapporti negoziali instaurati sotto forma di corrispondenza.
L’Ente dapprima richiama l’art. 2, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per “le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie”, nonché l’art. 24 della stessa tariffa che dispone l’applicazione dell’imposta di bollo in caso d’uso per gli “Atti e documenti di cui all’art. 2 sotto forma di corrispondenza”, per poi soffermarsi sulla nota a margine di quest’ultimo articolo che stabilisce che “l’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta”. Giunge quindi alla conclusione che “detta norma va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o un documento sia redatto sotto forma di corrispondenza, per essere sottoposto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 della tariffa, poiché, qualora ci si trovi in presenza di atti, quali quelli individuati dalla nota a margine dell’articolo in commento, l’imposta in argomento è dovuta sin dall’origine”.
Ovviamente nessun dubbio sul fatto che i contratti d’appalto o di concessione sottoscritti dai una pubblica amministrazione richiedono la forma scritta (ad substantiam).
Con riferimento al quesito in premessa rileva inoltra quanto riportato già nel 2013 con la risoluzione 96/E del 16 dicembre, richiamata nel sopra citato parere, che fornisce chiarimenti sull’imposta di bollo nel Mercato elettronico, definendo il documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’amministrazione, quale elemento sufficiente ad instaurare un rapporto contrattuale. Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”.
Pertanto tutti i contratti informatici derivanti dai diversi strumenti del Mepa, quali ODA, Trattative Dirette e Richieste di Offerta sono soggette all’imposta di bollo nella misura di € 16,00 per ogni foglio (ovvero 4 facciate).