Domanda
Sono al mio primo incarico di revisore unico presso un comune di 3500 abitanti circa. L’eventuale espressione di un parere contrario ai sensi dell’art. 239 del TUEL su una proposta di deliberazione consiliare può comportare la mia revoca da parte dell’Amministrazione dell’ente?
Risposta
Sul tema posto dal lettore è intervenuto nei mesi scorsi il Tar di Brescia che ha emesso una sentenza molto interessante. Vediamo il caso: il revisore unico dei conti di un comune aveva formulato un parere contrario sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. A fronte di ciò il sindaco dell’ente chiedeva al revisore di collaborare con gli uffici comunali ai sensi dell’art. 239 comma 1 del TUEL per includere nella proposta di deliberazione tutte le modifiche necessarie, in modo da pervenire ad un parere favorevole, o quanto meno condizionato, da parte del revisore dei conti. Questi confermava invece il proprio parere contrario. Il consiglio comunale procedeva all’approvazione del bilancio di previsione pur in presenza di detto parere sfavorevole. A fronte di ciò poi, il revisore veniva revocato dal proprio incarico con successiva deliberazione consiliare. Ciò in quanto, per effetto del parere contrario reso, era venuta meno – così motiva la delibera – il necessario rapporto di fiducia con l’Amministrazione dell’ente. Il revisore impugnava la delibera innanzi al Tar competente per territorio con due ordini di motivazioni: a) l’atto consiliare violava l’art. 235 comma 2 del TUEL, il quale non prevede la perdita della fiducia tra le cause di revoca dell’incarico, ma soltanto l’inadempimento ai doveri d’ufficio; b) il difetto di motivazione, in quanto l’atto dava una visione solo parziale dell’impegno del ricorrente nell’assistenza resa agli uffici comunali. Chiedeva poi l’annullamento della deliberazione, nonché il risarcimento del danno materiale e di immagine subiti. L’articolo del TUEL richiamato prevede – lo ricordiamo – che il revisore possa essere revocato solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) del medesimo TUEL. Nel caso in esame il parere in oggetto era stato puntualmente reso, sebbene esso fosse contrario e, come tale, non in linea con le aspettative dell’ente. Nell’atteggiamento del ricorrente non è quindi ravvisabile alcun inadempimento ai propri doveri. Mancava infatti il presupposto che potesse giustificare la revoca dell’incarico per la cessazione del rapporto di fiducia, ovvero l’omessa presentazione del parere. In ambito amministrativo, prosegue il Tar, non rileva la fiducia soggettiva tra le persone, che deve invece essere intesa in senso oggettivo, come coerenza tra la funzione rivestita e le azioni poste in essere sulla base di tale funzione. Al contrario il riferimento all’inadempienza dei propri compiti contenuti nell’art. 235, comma 2 del TUEL va inteso nel senso che la fiducia viene meno solo se una parte (il revisore dei conti) non adempie agli obblighi che la legge prevede per il proprio ufficio. E’ evidentemente impossibile, afferma il TAR, continuare una collaborazione se una delle parti non interpreta lealmente il proprio ruolo. Ricordiamo che i pareri dell’organo di revisione presentano il carattere dell’obbligatorietà nei casi elencati dall’art. 239 del TUEL. Pur trattandosi di pareri obbligatori, essi non sono vincolanti: l’ente può sempre deliberare anche in presenza di un parere contrario, a condizione che fornisca nell’atto deliberativo adeguata motivazione alla propria scelta decisionale. Il giudice amministrativo, pertanto, accoglieva il ricorso, annullava la revoca dell’incarico e accertava la correttezza dell’operato del revisore. Tuttavia, essendosi ormai consumata l’originaria durata triennale dell’incarico, l’annullamento non ha avuto conseguenze sull’incarico conferito al nuovo revisore, che rimaneva così in carica per effetto della nomina intervenuta subito dopo la revoca del ricorrente.