Domanda
Nelle scorse settimane sono stata nominata titolare di P.O. per l’area finanziaria del mio comune. Vi chiedo: quali sono i confini delle responsabilità connesse con la mia espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL?
Risposta
Il quesito formulato è condiviso da molti responsabili finanziari di enti locali. Come ben noto il testo della norma citata è stato riformulato dal d.l. n. 174/2012. In particolare il comma 1 prevede che: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”. Il comma 3 conferma la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari sui pareri espressi. Questi ultimi, ribadisce il comma 4, non sono vincolanti per l’organo collegiale, che può comunque deliberare anche in presenza di pareri contrari, purché ne dia adeguata motivazione nel testo dell’atto. Sul tema dei confini delle responsabilità dei funzionari che esprimono i pareri, dell’organo deliberante e del segretario comunale che presiede alla seduta, è intervenuta di recente la sezione giurisdizionale della Corte dei conti Calabria con la sentenza n. 185/2019 (qui il testo integrale: https://www.corteconti.it/Download?id=97c9da53-ea23-4223-9923-373ef4fcee7e). Nell’ipotesi di danno erariale oggetto della sentenza, i magistrati contabili hanno condannato tutti gli imputati (giunta al completo, segretario comunale e responsabile del servizio tecnico che ha reso il parere di regolarità tecnica), ad eccezione del solo responsabile del servizio finanziario. Con quali motivazioni? La sentenza afferma che “(…) il legislatore della novella del 2012, (…) ha inteso differenziare il contenuto del ‘controllo di regolarità amministrativa e contabile’ (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la ‘regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa’, dal ‘controllo contabile’ che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile (di competenza del responsabile di ragioneria), ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento. (…) Nell’ambito del controllo sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, rientra a pieno titolo il controllo sulla legittimità della proposta di deliberazione, ovverossia la verifica del rispetto delle norme che presidiano l’attività amministrativa nello specifico campo, nonché la legittimità del fine pubblico perseguito e la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate. (…) La lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. Invece, con il ‘parere di regolarità contabile’ il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente e, a tal fine, nell’esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:
a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
b) il corretto riferimento (si sottolinea effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”.
E ancora, prosegue la Corte: “(…) la verifica della legittimità delle deliberazioni, siano esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. (…). Si ritiene che il parere di regolarità contabile non possa che coprire la legittimità della spesa in senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio dell’ente, la regolare copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell’ente”. Da quanto sopra, emerge molto chiaramente come l’orientamento dei magistrati contabili sia pertanto netto nel distinguere e separare le responsabilità degli attori, confinando nettamente, quella del responsabile finanziario.