Domanda

Ho letto che il recente ‘Decreto Crescita’ assegna nuove risorse per gli investimenti dei comuni. A chi spettano? Per quale ammontare? E per quali finalità possono essere utilizzate?

 

Risposta

Il quesito si riferisce all’art. 30 del d.l. 34 del 30/04/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso, entrato in vigore il 1° maggio (il testo integrale del decreto legge è reperibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&numeroGazzetta=100&elenco30giorni=true). Ricalcando lo schema già adottato per i contributi agli investimenti dei comuni utilizzato ai commi 107 e seguenti della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), la norma stanzia e assegna nuove risorse per i comuni di tutte le dimensioni, e non solo a favore di quelli con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le somme sono infatti assegnate a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. Si tratta di 500 milioni di euro complessivi, da destinarsi a interventi definiti di ‘efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile’. Ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti il contributo ammonta ad euro 70.000,00; ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00; ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00; ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00; ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, infine, è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00. I comuni beneficiari possono finanziare una o più opere fra quelle previste dalla norma stessa, purché rispettino le condizioni indicate al comma 4 del medesimo articolo 30. Quest’ultimo richiede che gli interventi finanziabili non abbiano già ottenuto altro finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e siano aggiuntivi rispetto a quelli già programmati sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019. Viene fissato anche un termine perentorio per l’avvio dell’esecuzione dei lavori: questo dovrà avvenire entro il 31 ottobre prossimo, pena la revoca del contributo. Le somme oggetto di revoca rientreranno nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione presso il Ministero dello sviluppo economico. L’erogazione delle somme avverrà in due tranche: il primo 50 per cento verrà erogato sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine perentorio di cui sopra. Il saldo, dato dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento e la quota già erogata a titolo di acconto, nel limite dell’importo del contributo assegnato, verrà corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio effettuato dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Detto monitoraggio, prevede il decreto, avviene attraverso il sistema di cui al all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, L’opera realizzata andrà classificata sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”. Infine, il Legislatore ha previsto un preciso obbligo di pubblicità e trasparenza sull’utilizzo delle somme assegnate: gli interventi finanziati andranno infatti resi pubblici sul proprio sito web istituzionale, all’interno della sezione ‘Amministrazione trasparente’, sottosezione ‘Opere pubbliche’.