Domanda
In sede di richiesta del CIG, ai fini del valore dell’appalto, è necessario considerare la proroga tecnica di cui all’art. 106, co. 11 del codice, oppure, data l’eccezionalità della fattispecie e la difficoltà nel determinare il valore, può prescindersi dal computo?
Risposta
Secondo l’art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016, “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
L’articolo disciplina la cd. proroga tecnica, ovvero uno spostamento in avanti della scadenza contrattuale, esercitabile qualora prevista nei documenti di gara al solo fine di garantire la continuità della prestazione nelle more della selezione di un nuovo contraente. Dal che discende che l’adozione della determinazione di proroga, da adottarsi prima della scadenza del termine contrattuale, presupponga l’avvio di una procedura di gara per la scelta di un nuovo aggiudicatario.
Con riferimento all’obbligatorietà di considerare l’importo della proroga tecnica nel valore dell’appalto, occorre rifarsi alla posizione espressa da ANAC.
In particolare nella Relazione AIR al bando tipo n. 1, alla proposta di inserire il valore della proroga tecnica nella quantificazione dell’appalto, è seguita una riposta negativa, motivata dalla circostanza che in base al dato normativo la durata e l’importo, non sono né prevedibili, né quantificabili alla data di pubblicazione del bando. Lasciando comunque la possibilità alle stazioni appaltanti, ove lo ritengano possibile, di procedere ad una stima di massima, che se determinata dovrà essere computata ai fini delle soglie di cui all’art. 35 del codice.
Anche dalla lettura delle FAQ A46 e A31 di ANAC, sotto riportate, dove si stabilisce di utilizzare lo stesso CIG per comunicare la parte maggiorata, si ammette la possibilità di un aumento del valore contrattuale rispetto al dato economico originariamente indicato in sede di acquisizione del CIG.
Ritornando al quesito si ritiene pertanto che non sia obbligatorio computare la proroga tecnica ex art. 106, co. 11, del codice, quanto piuttosto una scelta della stazione appaltante, qualora ritenga possibile (opportuno) quantificare il valore della stessa (nella prassi di molte amministrazioni stimato in un semestre).
FAQ ANAC A.46. Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e contributivi e informativi verso l’Autorità in caso di proroga c.d. “tecnica”?
In caso di proroga c.d. “tecnica” del contratto, esercitabile nei casi previsti dallo stesso (molto ristretti) la comunicazione dei dati deve avvenire proseguendo con lo stesso CIG. Le schede così comunicate metteranno in luce tramite il conto finale della scheda di “collaudo/regolare esecuzione” la parte maggiorata rispetto all’importo di aggiudicazione.
Ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario.
Proseguendo le comunicazioni con lo stesso CIG non scattano ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta.
FAQ ANAC A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?
Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.