Domanda

Parlando con qualche collega è emerso che lui ritiene possibile mantenere finanziati dall’FPV per i prossimi due anni i ribassi d’asta ottenuti in una gara per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicata nel corso di quest’anno. E’ corretto questo comportamento? Posso quindi dire al mio ufficio tecnico che non deve necessariamente rideterminare il quadro economico entro quest’anno al fine di non farli confluire in avanzo?

Risposta

Come previsto dal punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), le spese contenute nel quadro economico dell’opera prenotate (ancorché non impegnate) possono essere finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato a fronte di procedure di affidamento formalmente indette. Se aggiudicate definitivamente entro l’anno successivo, la quota di tali spese non effettivamente impegnata costituirà economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione solo quando l’opera sarà completata o (prima) in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto.

Fanno eccezione a tale principio i ribassi d’asta, per i quali è previsto una disciplina specifica.

Come ricorda l’ente nel quesito, fino alla modifica normativa disposta dall’art. 6-ter del d.l. 91/2017, risultava necessario procedere con estrema urgenza nel rivedere i quadri economici: l’utilizzo di tali somme altrimenti doveva avvenire attraverso un rifinanziamento delle stesse con applicazione dell’avanzo (in cui erano confluite se il quadro progettuale non veniva rivisto entro il 31/12 dell’anno di aggiudicazione della gara), con conseguente aggravio sul Pareggio di Bilancio.

Il citato art. 6-ter del d.l. 91/2017, tuttavia, ha modificato il punto 5.4 del Principio Contabile Applicato 4/2, il quale prevede ora che “gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

Pertanto, se l’ente ha rispettato nell’anno precedete il Pareggio di Bilancio, non si rende più necessario che l’ufficio tecnico ridetermini il quadro economico entro quest’anno al fine di non fare confluire i ribassi in avanzo. Il termine ultimo per evitare che ciò succeda, in caso di gara aggiudicata nel 2017, è ora il 31/12/2019.