Domanda

Il mio Ente vorrebbe destinare parte dell’avanzo di amministrazione appena accertato con il Rendiconto dell’esercizio 2017 al rimborso anticipato di alcuni mutui concessi anni fa dalla Cassa Depositi e Prestiti. So che la Cassa consente di effettuare tali operazioni, così come quelle di riduzione dei mutui in essere, ma non ne conosco né i tempi, né le modalità. Come devo procedere?

Risposta

Le risposte al quesito del lettore sono contenute nell’avviso pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti sul proprio sito il 14 maggio scorso e nella circolare CDP n.1280 del 27 giugno 2013, nel testo da ultimo integrato con le modifiche del 14/07/2017, quest’ultima reperibile al link: http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PrincipaliCircolariCDP/index.htm.

In merito ai tempi, l’avviso precisa che la domanda di rimborso anticipato o di riduzione dei prestiti in essere dovrà pervenire a CDP entro il 1° giugno 2018. Le sole richieste di rimborso anticipato (totale o parziale) dovranno essere accompagnate dalla deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l’operazione, esecutiva ai sensi di legge. Siamo di fronte, pertanto, a tempi piuttosto stretti per la convocazione della seduta consiliare chiamata ad approvare l’operazione, nonché l’eventuale correlata variazione al bilancio di previsione e al successivo invio a Cassa Depositi e Prestiti.

Il rimborso anticipato può avvenire unicamente in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento a condizione che il prestito sia già stato interamente erogato alla data del 1° giugno 2018. Per ogni mutuo la deliberazione consiliare deve contenere la posizione e l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. E’ comunque dovuta la rata in scadenza il 30 giugno prossimo. CDP invierà poi agli enti che hanno presentato la domanda nei suddetti termini una comunicazione con le  modalità per effettuare il rimborso anticipato e gli importi dovuti. La circolare precisa inoltre che a fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo, quantificato con distinte modalità a seconda che si tratti di mutui a tasso fisso, ovvero a tasso variabile. In merito alla corretta iscrizione a bilancio dei relativi stanziamenti di spesa va ricordato che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al DLgs. 118/2011) stabilisce che la spesa per il rimborso del capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti e all’indennizzo va iscritta al titolo primo.

L’Ente può, inoltre, chiedere la riduzione dell’importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei casi individuati alla sezione 11 della circolare, ovvero:

  1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito;
  2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori;
  3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito;
  4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente.

Per la rideterminazione dei piani di ammortamento le domande di riduzione avranno effetto dal 1° luglio 2018. Gli enti locali possono procedere, tramite il ‘Portale dei Finanziamenti di CDP’, alla creazione, compilazione e trasmissione via web della richiesta di riduzione. Al portale si accede inserendo le credenziali (Username e Password) già in possesso dell’Ente per l’accesso al servizio ‘InCDP’. Sul portale è disponibile una guida on line che illustra nel dettaglio l’iter procedurale da seguire. Un’ultima precisazione: le domande di riduzione che dovessero pervenire a CDP dopo la scadenza del 1° giugno 2018, saranno da questa istruite con effetto dal 1° gennaio 2019.