“Il principio dell’anonimato nelle procedure selettive non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle relative prove ogni volta che sussista l’astratta possibilità del loro riconoscimento, occorrendo invece che emergano elementi oggettivi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato”. Questo il principio ribadito […]