Domanda
Con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio servizi sociali sono stati erogati i contributi per i Buoni Spesa Alimentari, di cui all’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Quali obblighi di trasparenza è necessario assolvere?
Risposta
Per far fronte alla grave situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenza dell’emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Capo del dipartimento della Protezione civile, ha erogato la somma complessiva di euro 400 milioni, suddivisa tra tutti i comuni italiani.
Sulla base del finanziamento ricevuto, ogni comune ha pubblicato un avviso, raccolto le domande degli interessati ed erogato le somme ai beneficiari, previste nello specifico provvedimento comunale, qualora si sia scelta la modalità prevista nell’articolo 2, comma 4, lettera a), della citata ordinanza n. 658/2020 (buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari).
Se l’erogazione è stata effettuata con determinazione dirigenziale, il primo obbligo sarà quello di pubblicare l’atto su albo pretorio online, come previsto da alcune sentenze del Consiglio di Stato, tra le quali si ricordano la n. 1370 del 15 maggio 2006 e quella della Sezione V, del 11 maggio 2017.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e trasparenza conseguenti all’esecuzione di tale procedimento amministrativo, le disposizioni da applicare sono quelle previste negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che possiamo riassumere secondo i seguenti passaggi:
a) Pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Criteri e modalità, la disciplina comunale prevista per l’erogazione dei Buoni Spesa. Si immagina che tali disposizioni propedeutiche siano state approvate con determina dirigenziale del responsabile dei servizi sociali;
b) Pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > Atti di concessione, l’elenco dei vari beneficiari, sostituendo i dati personali delle persone fisiche (cognome e nome, residenza o altri dati personali) con un codice identificativo sostitutivo, così come dettagliatamente specificato nell’articolo 26, comma 4, del citato d.lgs. 33/2013. In questo caso l’anonimizzazione si rende necessaria ed indispensabile perché i beneficiari rientrato tutti nella categoria connessa alla situazione di disagio economico-sociale, conseguente all’epidemia sanitaria da COVID-19. Si tenga conto che l’obbligo (art. 26, comma 2), si riferisce a contributi di importo annuo superiore a mille euro nell’anno solare. Al riguardo, però, è bene specificare che numerose amministrazioni hanno stabilito, nella sezione trasparenza del loro PTPCT, di pubblicare i contributi di qualsiasi importo, interpretando – a parere di chi scrive correttamente – il principio di accessibilità totale ai documenti e informazioni detenuti dalle P.A.
Tali informazioni vanno pubblicate in formato tabellare aperto, con aggiornamento tempestivo e per la durata di cinque anni, contati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione, per effetto dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
A titolo di esempio la pubblicazione dei dati potrebbe essere effettuata utilizzando la tabella che segue:
N. ORD. | CODICE UTENTE BENEFICIARIO |
IMPORTO EROGATO Euro |
01 | Cod. 056/2020 | 300,00 |
02 | Cod. 061/2020 | 250,00 |
03 | Cod. 014/2020 | 300,00 |
04 | Cod. 089/2020 | 150,00 |
05 | Cod. 112/2020 | 200,00 |
06 | Cod. 018/2020 | 300,00 |
Come ultimo adempimento, occorre ricordarsi che tutte le informazioni devono essere organizzate, annualmente, in un unico elenco per singola amministrazione, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare che ne consenta l’esportazione il trattamento e il riutilizzo, così come previsto dall’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 33/2013.