Domanda

In merito alla rendicontazione al Ministero dell’Interno dei proventi da violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada, è confermata la scadenza del 31 maggio?

 

Risposta

L’adempimento oggetto del quesito della lettrice è quello previsto dall’art. 142, comma 12-quater del Codice della strada (d.lgs. 285/1992) e dal relativo decreto attuativo del 30/12/2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2020), che ha approvato il modello di relazione e le relative modalità di trasmissione. Entro il 31 maggio di ogni anno gli enti sono tenuti ad inviare una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato d.lgs. n. 285/1992. Quindi la scadenza del 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del decreto, era relativa alle somme incassate per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni accertate nel corso dell’anno 2019. Parliamo al passato perché lo scorso 11 maggio il Ministero dell’Interno, con comunicato diffuso sul proprio sito web, ne ha posticipato la scadenza al 30 settembre prossimo. In esso si premette che la procedura telematica da utilizzare per l’invio da parte degli enti locali della relazione illustrativa riguardante i proventi in oggetto, è tecnicamente operativa. Tuttavia, in considerazione dell’emergenza da Covid-19 in atto in questi mesi, che ha comportato un maggiore impegno degli enti locali direttamente coinvolti in tutte le funzioni sanitarie collegate, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato-città, hanno ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di proroga già prevista dal Decreto interministeriale n.608 del 30/12/2019. Quest’ultimo, come noto, all’art.2, comma 4, dispone infatti che: “In sede di prima applicazione, qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potrà avvenire entro il 30 settembre 2020. Dopo le citate scadenze e per tutto il mese successivo gli enti ritardatari potranno ugualmente inserire i dati. Dopo tale termine, la procedura sarà chiusa”. Ora, sebbene la piattaforma dedicata sia già operativa, il Ministero si avvale comunque della facoltà di proroga, alla luce della situazione emergenziale in atto. Il comunicato conclude affermando che le istruzioni operative per la corretta utilizzazione della nuova procedura telematica saranno fornite con apposita circolare ministeriale in tempo utile affinché gli enti locali possano adeguatamente operare con il nuovo sistema informatico nel rispetto della nuova scadenza.

Cogliamo l’occasione per ricordare che in presenza di forme associative (Unioni di comuni, Consorzi o Convenzioni) fra enti per la gestione della funzione di polizia locale, il rendiconto dovrà essere inviato dall’Unione o dal Consorzio stesso, ovvero dall’ente capofila, sempre utilizzando il modello approvato con il decreto del 30/12/2019, all’allegato A del medesimo. In caso di fusione tra enti, la relazione è presentata dal nuovo ente per conto di ciascun ente estinto. La certificazione dei dati inseriti compete al responsabile del servizio finanziario che provvede altresì alla sua sottoscrizione. In mancanza essa compete al segretario dell’ente. Non interviene in alcun modo il comandante del corpo di polizia locale, pur essendo nella quasi totalità dei casi questi il responsabile della relativa entrata di bilancio all’interno del piano esecutivo di gestione.

Per quanto attiene infine alla rendicontazione per gli anni precedenti al 2019, a partire dall’anno 2012, l’art. 1, comma 6 del decreto attuativo dispone che, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 4-ter, commi 15 e 16 del d.l. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44 del 26/04/2012, gli enti locali comunicheranno i dati, qualora non siano stati già trasmessi o siano parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relative ai bilanci consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o contenuti nella BDAP, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’Interno entro e non oltre il 31 marzo 2020. Data, in realtà, decorsa senza che il Ministero abbia fornito le istruzioni previste.

Il testo integrale del comunicato del Ministero è reperibile qui: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-dell11-maggio-2020