Domanda

Una scuola paritaria richiede gli elenchi anagrafici di minori per l’invio di materiale al fine di incentivare le iscrizioni. È rilasciabile tale documentazione?

 

Risposta

Cerchiamo di fare chiarezza sul tema in oggetto.

La norma che regola la questione è il regolamento anagrafico – DPR 223/1989 – che, all’art. 34, dice:

Alla Pubblica Amministrazione (e ai gestori di pubblici servizi) «previa motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità» l’Ufficiale d’anagrafe rilascia elenchi dei residenti (e consente eventualmente la visura per mezzo di collegamento telematico).

Quindi sono 2 gli elementi da tenere in considerazione ai fini del rilascio di elenchi anagrafici:

– Il fatto che il richiedente sia una PA o gestore di pubblico servizio;

– che la richiesta sia motivata da un esclusivo uso di pubblica utilità;

Una definizione di PA a livello formale viene fornita dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»

Per una definizione più sostanziale richiamiamo l’art. 22, 1 comma lett. e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che definisce la Pubblica Amministrazione: tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Sicuramente non rientrano in questa categoria le scuole paritarie, in quanto non sono pubbliche amministrazioni. Questo è stato confermato dalla risposta ad un quesito fornita dal Ministero: “L’ art. 34, comma 1, del D.P.R. 30.5.1989, n. 223, prevede che l’Ufficiale d’anagrafe rilasci – anche periodicamente – alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta per esclusivi motivi di pubblica utilità, elenchi degli iscritti nella locale A.P.R.. Sull’argomento, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato da questo Ministero, ritenuto che le scuole paritarie – sempreché non si tratti di scuole di enti locali – pur comprese nel “sistema nazionale di istruzione” ex Legge 10.3.2000, n. 62, sulla parità scolastica, rimangono istituzioni private, non potendo, pertanto, essere annoverate tra le “pubbliche amministrazioni”

Peraltro l’art. 1. comma 6 del D.L. 147/2007 che aveva previsto l’applicabilità dell’art. 34 DPR 223/89 a questa casistica, è stato soppresso dalla legge di conversione.