Domanda
Quali sono le condizioni previste dalla legge per poter divorziare in comune, davanti all’ufficiale di stato civile?
Risposta
L’art. 12 del D.L. 132/2014 (convertito in legge con modifiche con L. 164/2014), prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Tale possibilità è prevista solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Vediamo quali.
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune, con tale modalità semplificata, è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
– figli minori in comune;
– figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/1992;
– figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
– accordi di trasferimento patrimoniale.
È prevista invece, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.6 del 24 aprile 2015, la possibilità che i coniugi concordino tra loro l’attribuzione di un assegno periodico (di mantenimento o divorzile).
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, in tal caso i coniugi dovranno rivolgersi ad un avvocato. Se non c’è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
Competente a ricevere l’accordo è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:
– residenza di uno dei coniugi;
– celebrazione del matrimonio in forma sia civile che religiosa.
Nella pratica sarà necessario rivolgersi all’ufficiale di stato civile per prenotare l’appuntamento, con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata. In seguito entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
In tale sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
Tale conferma è stata prevista per dare ai coniugi la possibilità di una «pausa di riflessione» sulle decisioni in questione. La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
Il costo massimo che i coniugi dovranno sostenere è pari all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.
Per l’accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è previsto l’atto di conferma, trascorsi 30 giorni.