Domanda

È possibile la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici?

Risposta

Si premette che la vendita tramite apparecchi automatici è disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. 114/98 (cd. decreto Bersani) che, di per sé, non vieta la vendita di bevande alcoliche.

Pertanto, non sussisterebbe un divieto assoluto alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche per mezzo dei distributori automatici, ma il legislatore, con diverse e specifiche disposizioni, ne ha limitato il commercio. Per rispondere correttamente alla domanda sono necessari alcuni approfondimenti, vediamo quali sono nel dettaglio.

La l. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati”) all’art. 14-bis, comma 2, prevede il divieto di vendere o somministrare alcolici su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi, dalle ore 24 alle ore 7, prevedendo una sanzione da 2 mila a 12 mila euro; in particolare, se il fatto è commesso attraverso i distributori automatici, la sanzione sale, passando da 5 mila a 30 mila euro.

L’art. 14-ter della stessa legge prevede, a tutela dei minori, che chiunque venda bevande alcoliche, anche utilizzando sistemi automatici di distribuzione, abbia l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Mentre l’art. 689 c.p. prevede che sia vietata la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.

Pertanto, nel caso in cui si venda o somministri una bevanda alcolica a minore di anni 18, ma maggiore di anni 16, l’esercente va incontro ad una sanzione amministrativa prevista da 250 a 1.000 euro: se il fatto poi è commesso più di una volta si applica la sanzione da 500 a 2 mila euro, oltre alla sospensione dell’attività per tre mesi.

Nel caso in cui la somministrazione avvenga a favore di minore di anni 16, il codice penale prevede la pena dell’arresto fino ad un anno. Se il fatto poi è commesso più di una volta si applica anche la sanzione pecuniaria da mille a 25 mila euro e la sospensione dell’attività per tre mesi.

Entrambe le casistiche descritte si applicano a chi distribuisce alcolici mediante distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, della l. 117/2006: “la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l’apertura di un esercizio di vendita”, quindi con divieto di vendita dalle ore 24.00 alle 6.00.

Pertanto, è vietata la vendita degli alcolici attraverso i distributori automatici in spazi pubblici dalle ore 24.00 alle ore 07.00; se inseriti invece nei locali esclusivi (tipo chioschi dedicati), il divieto è dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Inoltre i distributori devono consentire la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Si rammenta, infine, che ogni regione ha disciplinato in modo differente la materia: in molti casi, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche attraverso gli apparecchi automatici.