Domanda

A breve verrà convocato il primo Consiglio comunale a seguito dell’elezione del Sindaco a seguito del ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Essendo nuova dell’ufficio, chiedo quali proposte di deliberazione devo predisporre, che sono tipicamente di competenza dei servizi demografici?

 

Risposta

L’art. 41, 2° comma del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223”. Quindi la prima proposta di deliberazione da predisporre è indubbiamente questa.

Il secondo comma dell’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 prevede che: “La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.”

Pertanto il numero di membri da eleggere varia in base alla dimensione del Comune.

Riguardo alle modalità di elezione della commissione l’articolo 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che:

«1. Per l’elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»

Il secondo adempimento tipicamente di competenza dei servi demografici è la nomina della commissione dei giudici popolari.

In alcuni comuni si procede alla nomina mediante deliberazione della giunta comunale, in altri mediante delibera di consiglio. Riteniamo consigliabile procedere con delibera di consiglio, essendo la commissione composta da consiglieri comunali.

Relativamente alla commissione in questione segnaliamo che l’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudice di Assise, prevede che “in ogni comune della Repubblica sono formati, a cura di una commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli articoli 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti d’assise di appello”.