Su quanto in oggetto, l’Agenzia delle Entrate emana la risoluzione n. 131/E del 27.12.2011 ad oggetto “Consulenza giuridica – Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione – Art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett.e-bis) del TUIR”. Allegati: 28.12.2011_risoluzione+131e