Domanda

La mia Amministrazione è interessata ad avvalersi dell’anticipazione di liquidità prevista dal decreto legge ‘Rilancio’. Quali sono le modalità e le tempistiche per aderirvi?

 

Risposta

Come è ormai noto l’anticipazione di liquidità prevista dagli art. 115 e 116 del decreto legge ‘Rilancio’ (d.l. n. 34 del 19/05/2020) è finalizzata al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2019 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. Le modalità e le tempistiche per accedervi e pervenire al suo perfezionamento sono contenute in tali norme, nonché nella Convenzione sottoscritta fra il Mef e Cassa Depositi e Prestiti, pubblicata dal Mef stesso sul proprio sito con il comunicato n. 116 del 1° giugno. Si tratta di un documento assai corposo, composto di 50 pagine, una lunga premessa, 12 articoli e 4 allegati alla cui lettura rimandiamo per un maggior approfondimento. (qui il link con il testo completo della Convenzione: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Pagamento-debiti-P.A-Mef-e-Cdp-firmano-convenzione-per-anticipazioni-di-liquidita-in-favore-di-Enti-locali-Regioni-e-Province-Autonome/). Vediamone di seguito gli aspetti salienti e le tappe fondamentali.

Le anticipazioni possono essere richieste, previa deliberazione della giunta, esecutiva ai sensi di legge, esclusivamente dagli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del Tuel, dalle regioni e dalle province autonome, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio prossimi. Nel silenzio della norma riteniamo che la deliberazione possa essere adottata anche da quegli enti che si trovano ancora in esercizio provvisorio. La richiesta va fatta utilizzando il modello di ‘Domanda di anticipazione A’, allegato n.1 alla Convenzione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente. La domanda è altresì corredata da un’apposita dichiarazione, sempre del rappresentante legale, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione stessa, redatta utilizzando il modello generato dalla PCC e dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Ogni ente può presentare una sola domanda. Questa dovrà essere inviata con le modalità che saranno rese note dalla Cassa attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet www.cdp.it. Le domande che, sebbene pervenute nei termini, risultino non correttamente compilate e sottoscritte, ovvero non corredate della documentazione prevista, saranno ritenute inammissibili e, come tali, rigettate.

Dopo aver ricevuto la comunicazione della Cassa relativa alla concessione dell’anticipazione (entro il 24 luglio 2020, a norma dell’art. 116, comma 4 del decreto), l’ente dovrà inviare a quest’ultima, entro il termine del 15 settembre 2020, a pena di decadenza, la proposta di contratto di anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’anticipazione concessa, unitamente al modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il contratto è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’ente, del contratto di anticipazione sottoscritto dalla Cassa, in nome e per conto del Mef, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del contratto sono rese note dalla Cassa sul proprio sito internet www.cdp.it.

La Cassa erogherà l’importo dell’anticipazione in unica soluzione entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del relativo contratto. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 116, comma 8, del D.L. 34/2020, entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell’anticipazione, ciascun ente provvederà all’estinzione dei debiti per i quali la stessa è stata richiesta.

Le anticipazioni potranno avere, sulla base di quanto indicato dall’ente nella domanda, una durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto. L’ente dovrà rimborsare l’anticipazione mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022. Dalla data di erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti interessi di preammortamento. Il tasso di interesse applicato è del 1,226% annuo.

Infine l’art. 4 della Convenzione disciplina il recupero delle somme non corrisposte dagli enti locali: entro il 15 novembre di ciascun anno la Cassa ne comunica l’importo all’Agenzia delle Entrate e al Mef. Tali somme potranno essere recuperate secondo le modalità di cui all’articolo 116, comma 6, del D.L. 34/2020.