Domanda
Come noto la Corte dei Conti – Sezione Autonomie – con la delibera n. 26/2019, ha espresso l’indirizzo in merito agli incentivi tecnici di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, della l. 208/2015. Come funziona l’esatto limite temporale?
Risposta
La nuova disciplina (svincolo dai tetti di spesa del personale), inizia ad applicarsi alle procedure la cui programmazione della spesa è approvata dopo il 01 gennaio 2018, stante la intima compenetrazione sussistente tra tale programmazione ed i relativi stanziamenti con accantonamento di risorse nel Fondo costituito ai fini della successiva ripartizione e liquidazione dei compensi incentivanti.
Per cui la nuova dimensione elastica, inizia ad applicarsi ai contratti pubblici il cui progetto dell’opera o del lavoro siano stati approvati ed inseriti nei documenti di programmazione dopo il 01 gennaio 2018 (cfr. Corte dei Conti, sezioni regionali di controllo, Lazio n. 57/2018, Lombardia n. 258 del 27 settembre 2018 e n. 304 del 6 novembre 2018).