Domanda
Quando riceviamo una sentenza dal tribunale, abbiamo sempre dei dubbi sulla data effettiva di divorzio. Esemplifichiamo per far capire qual è il nostro dubbio: “sentenza di cessazione degli effetti civili del Tribunale di … n. 123 in data 10/1/2019, depositata in cancelleria in data 30/01/2019, passata in giudicato il 30/03/2019, annotata sull’atto di matrimonio in data 1/07/2019”.
Quale, tra queste, è la data da prendere in considerazione come quella di divorzio?
Risposta
Nel procedimento di divorzio e di annotazione dello stesso sui registri di stato civile dobbiamo prendere in considerazione quattro diverse date:
- la data della pronuncia;
- la data del deposito in cancelleria (data di pubblicazione);
- la data del passaggio in giudicato;
- la data dell’annotazione della sentenza, come previsto dall’art. 10 della legge 898/1970.
La data da indicare nell’annotazione è quella della pubblicazione della sentenza, che corrisponde al deposito in cancelleria.
Lo stesso Ministero dell’Interno nel Massimario per l’Ufficiale di stato civile – edizione 2014 – al Capitolo XVI (Trascrizioni) chiarisce i dubbi nel caso di specie:
“Quale che sia la formula usata dal legislatore, anche se gli effetti di una decisione giudiziaria si producono dal momento in cui vengono adempiute le debite formalità, come la trascrizione di una sentenza, essi decorrono retroattivamente dalla data della pronuncia. Tale data coincide con quella in cui la decisione, adottata in camera di consiglio, viene pubblicata con il deposito in cancelleria. La definitività della sentenza, sopravvenuta con la inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione. Nella ipotesi in cui dal provvedimento giurisdizionale non si evinca la data del deposito in cancelleria, si deve tenere in considerazione, quale data di decorrenza degli effetti del provvedimento stesso, la data della sua pronuncia, e non quella del suo passaggio in giudicato, atteso che quest’ultimo costituisce, come è noto, un elemento formale esterno al contenuto sostanziale del provvedimento stesso, che attiene alla definitività dell’atto in quanto tale, ma non alla sua efficacia.”
Quindi, nel caso previsto dal quesito, la data da indicare è il 30/1/2019 che corrisponde a quella del deposito in cancelleria. Se quest’ultima non fosse indicata, sarebbe da riportare la data della pronuncia stessa (nel caso il 10/01/2019).