Domanda
Se non ricordo male, sul finire del 2019 si parlava di nuovi adempimenti nel corso del 2020 a carico dei comuni per i mandati di pagamento di fatture elettroniche. Di cosa si tratta? Mi potete aiutare?
Risposta
La novità oggetto del quesito è quella prevista dall’art. 50, comma 3, del d.l. n. 124/2019, come modificato dall’art. 1, comma 855, della legge n. 160/2019. Vediamo di cosa si tratta. Tale norma prevede che: “Entro il 1° luglio 2020 le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell’Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) (…), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l’obbligo di comunicazione mensile di cui all’articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”. Quindi il nuovo obbligo, che decorre dal prossimo primo luglio (termine così anticipato dalla Legge di bilancio 2020 in luogo del precedente termine inizialmente fissato dal decreto legge n. 124/2019 al 01/01/2021), è proprio quello di inserire nei mandati di pagamento la data di scadenza delle fatture pagate. Essa dovrà essere inserita nel campo «data_scadenza_pagam_siope» del file XML dell’ordinativo di pagamento informatico. Le software house che forniscono i gestionali della contabilità ai comuni dovrebbero essersi già adeguate da tempo, visto che la norma risale allo scorso anno, prevedendone l’automatismo. L’unica attività da svolgere in questi giorni è verificare se tale adeguamento sia già stato effettuato oppure no. In quest’ultimo caso si dovrà sollecitare la propria ditta fornitrice del software affinché vi provveda con la massima celerità. La data di scadenza viene ricavata dalla fattura elettronica che l’ente riceve dal fornitore attraverso lo SDI. D’ora in poi, e ancora più che in passato, diviene fondamentale verificarne la correttezza da parte degli uffici ragioneria. Sono infatti frequenti i casi in cui la data di scadenza indicata in fattura dalla ditta creditrice non rispetti il dettato normativo di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 (ovvero, di norma: trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura). Spesso infatti essa coincide con la data di emissione della stessa fattura che, talora, è addirittura antecedente alla stessa data di ricezione da parte dell’ente destinatario. In tali casi è necessario modificarla manualmente all’interno del proprio gestionale in modo che essa venga correttamente riportata sull’OPI all’atto del suo pagamento. Viceversa, all’interno della PCC rimarrebbe la data di scadenza errata, a cui erroneamente potrà corrispondere un pagamento tardivo da parte dell’ente. Ciò produrrebbe riflessi negativi sull’indicatore di tempestività dei pagamenti dei propri debiti commerciali, con importanti conseguenze in vista dell’avvio – dal 2021 – della disciplina del nuovo Fondo garanzia pagamento debiti commerciali (FGDC) di cui ai commi 859 e seguenti della L. 145/2018. Ricordiamo infatti che quest’ultima obbliga gli enti che sono in ritardo nel pagamento dei propri debiti commerciali ad accantonare somme in tale Fondo. L’importo dell’accantonamento è crescente al crescere del ritardo con cui vengono pagate le fatture rispetto ai termini di legge stabiliti dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002. La stessa norma contenuta nel d.l. 124/2019 prevede inoltre che sempre a partire dal 01 luglio 2020 venga meno l’obbligo di comunicazione mensile di cui all’art. 7-bis, comma 4 del d.l. 35/2013. Di cosa si trattava? Tale norma si riferiva all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 15 di ciascun mese alla stessa PCC i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, fosse stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del suddetto d.lgs. 231/2002. La ragione di tale abrogazione è evidente: visto che d’ora in poi la PCC ‘vede’ in autonomia la scadenza delle fatture, non avrà più bisogno che sia l’ente a comunicarle i pagamenti tardivi. Questi ultimi emergeranno automaticamente dal semplice confronto fra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento.