Domanda

Vi sono limiti/vincoli in ordine alla dimensione minima dell’Ente al fine dell’istituzione di figure di livello dirigenziale e precisamente in quali enti possono essere istituite? Quali sono le principali criticità?

 

Risposta

Dall’agosto 1999[1] non vi è alcun limite alle categorie di inquadramento che possono essere previste nella dotazione organica degli enti.

Di conseguenza, in linea teorica, qualsiasi ente locale può prevedere la presenza di qualifiche dirigenziali.

L’articolo 13, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (entrato in vigore il 21 agosto 1999), infatti, ha introdotto il comma 1 all’articolo 51 della legge 142/1990, che stabiliva: “…i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347…”. Tale ultima disposizione stabiliva quale era la qualifica apicale per le varie classi di comuni (determinate in base al numero di abitanti).

La questione più critica nella costituzione dell’area della dirigenza è il rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo recato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Una volta costituita l’area della dirigenza il trattamento accessorio complessivo dato da: fondo dirigenti, fondo PO e fondo risorse decentrate non potrà superare il limite del trattamento accessorio complessivo dell’anno 2016 che, al tempo, per l’ente era costituito solo da trattamento accessorio PO e fondo risorse decentrate.

È di tutta evidenza che l’istituzione della dirigenza potrebbe portare all’azzeramento del fondo delle posizioni organizzative.

[1] L’articolo 13, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (entrato in vigore il 21 agosto 1999) ha introdotto il comma 01 all’articolo 51 della legge 142/1990, che stabiliva: “…i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347…”. Tale ultima disposizione stabiliva quale era la qualifica apicale per le varie classi di comuni (determinate in base al numero di abitanti).