Domanda

Il mio comune gestisce direttamente i servizi di mensa e trasporto scolastico, registrando i relativi incassi sul registro corrispettivi, come previsto dall’art. 24 del Dpr. 633/72. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, sono obbligato a memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate ? E se sì, con quale decorrenza?

 

Risposta

L’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015, ha previsto che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22 del Dpr. 633/1972, devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L’articolo 17, D.L. 119/2018, ha poi stabilito che:

  • a partire dal 01/07/2019, i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
  • dal primo gennaio 2020, l’obbligo diventa generalizzato per tutte le imprese a prescindere dalla misura del volume d’affari;
  • viene demandata a uno specifico decreto del Mef l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Ciò premesso, il D.M. 10/05/2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 del 18/05/2019, ha individuato le fattispecie di esonero (transitorio e non definitivo) dall’obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Nello specifico, l’art. 1 del D.M. succitato, ha stabilito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’art. 2 del Dpr 696/1996, tra le quali troviamo anche le operazioni poste in essere dagli enti locali: “punto QQ) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 L. 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni”. Si precisa che tale esonero non è applicabile alle farmacie comunali, da sempre obbligate alla certificazione dei corrispettivi e quindi ad oggi obbligate a dotarsi del registratore di cassa telematico.

Pertanto è possibile concludere che i corrispettivi incassati dal comune, per il servizio mensa e trasporto scolastico, non devono essere obbligatoriamente memorizzati ed inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate.