Domanda
Una coppia di residenti nel nostro comune ci chiede la registrazione della convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cd. Legge Cirinnà). È la prima volta che ci capita e non sappiamo come procedere.
Risposta
Al fine di dare risposta al quesito, preliminarmente occorre dare corretto inquadramento alla questione.
In particolare, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni:
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
I presupposti per la convivenza di fatto, dunque, sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati devono presentare all’ufficio anagrafe del comune un’apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale.
Pertanto, la dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:
- residenti nel comune, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.
Gli interessati che intendono registrare la loro convivenza di fatto e sono già iscritti all’anagrafe come residenti del comune allo stesso indirizzo, possono presentare l’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, allegando un documento di identità.
Al contrario, chi si trasferisce da altro comune, o, se già residente nel comune, si trasferisce ad altro indirizzo, deve presentare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo, secondo le modalità già previste per tali procedure.
La dichiarazione può essere inoltrata per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
- che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.