Domanda
Abbiamo ricevuto da un cittadino divenuto italiano, nostro residente, nato in Macedonia, un atto di nascita redatto secondo la Convenzione di Parigi del 1956, è trascrivibile nei registri di stato civile?
Risposta
La “Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all’estero” firmata a Parigi il 27 settembre 1956, entrata in vigore per l’Italia il 7 dicembre 1968, prevedeva l’esenzione dalla legalizzazione per estratti di atti di stato civile redatti sui formulari plurilingue (in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano, olandese, turco) previsti dalla Convenzione (estratto di atto di nascita – Formulario A, estratto di atto di matrimonio – Formulario B, estratto di atto di morte – Formulario C).
Gli Stati aderenti erano: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Montenegro, Paesi Bassi, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Turchia.
Questa Convenzione ha cessato di avere vigore per gli Stati aderenti anche alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (che sono tutti quelli sopra indicati).
In pratica, gli atti redatti sui formulari plurilingue di questa Convenzione possono essere utilizzati negli Stati che li accettano, ma devono essere preventivamente apostillati (a meno di esenzioni stabilite da altre convenzioni), qualora emessi dopo l’entrata in vigore della predetta Convenzione di Vienna.
Nello specifico, la Macedonia ha aderito nel 1991 alla Convenzione di Vienna, pertanto, ai sensi dell’art. 14, la Convenzione di Parigi del 1956 ha cessato in tale data di essere applicabile, quindi il modello presentato ai fini della trascrizione non è conforme a quello attualmente previsto.
Se però l’estratto presentato è munito di Apostille di cui alla Convenzione dell’Aja del 1961, può essere considerato come un documento emesso dall’Autorità macedone, già tradotto, e quindi adatto per essere trascritto.