Domanda
A febbraio il mio comune ha fatto richiesta al Ministero dell’Interno per accedere ai contributi statali per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall’ultima legge di bilancio. Un comune limitrofo mi ha detto che le finestre di richiesta per il 2019 sono già aperte. E’ vero? E se sì, come devo fare?
Risposta
Il quesito si riferisce ai contributi statali stanziati dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) a favore dei soli comuni nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. La finestra di febbraio era l’unica disponibile per accedere alle somme stanziate per il 2018. Quella per accedere ai contributi per l’anno 2019, quantificati dall’art. 1, comma 853 della stessa legge in complessivi 300 milioni di euro, si chiude alle ore 24:00 del 20 settembre prossimo. A stabilirlo è un decreto del Ministero dell’Interno, in corso di registrazione, adottato in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 854 della medesima legge n.205 del 2017. (disponibile al link: https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_29-08-2018.pdf). Le richieste da parte dei comuni devono essere inviate al Ministero dell’Interno esclusivamente con modalità telematica, compilando il modello allegato al decreto stesso, da inviarsi con il sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale. A questa area del portale si accede con le medesime modalità e credenziali che già si utilizzano per l’invio dei certificati al bilancio ed al rendiconto. Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario. Ogni comune può fare richiesta di contributi per una o più opere pubbliche per un importo complessivo non superiore ad € 5.225.000,00. Gli interventi da realizzare possono essere interamente finanziati dai contributi oggetto di richiesta, ovvero, solo parzialmente finanziati da questi ultimi, ad integrazione di un parziale finanziamento realizzato con altre risorse (proprie o di terzi). Sono invece espressamente esclusi gli interventi integralmente finanziati da altri soggetti. Analogamente a quanto avvenuto per la tranche scaduta lo scorso febbraio, sono esclusi dalla possibilità di accedere ai contributi solamente i comuni che abbiano già beneficiato delle risorse di cui all’art.1, comma 974 della L. 208/2015. Trattasi, questi ultimi, di contributi relativi al Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Sono inoltre esclusi tutti gli enti locali diversi dai comuni.
Le istruzioni per la compilazione del modello sono disponibili sempre sul medesimo sito internet del Ministero dell’Interno nel Comunicato del 29 agosto 2018 al seguente indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-29-agosto-2018.
L’art. 4 del decreto elenca le cause di esclusione dalla procedura di richiesta di contributo. In particolare, verranno rigettate le richieste:
- per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido, ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
- che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio dell’Ente;
- trasmesse da comuni che, alla data di presentazione della richiesta di contributo, non abbiano inviato alla BDAP i dati riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato e relativi allegati ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi. A tal proposito i comuni interessati devono verificare eventuali richieste di integrazione dei dati già inviati alla BDAP accedendo alla propria area riservata sul relativo portale. Tali segnalazioni sono state inviate agli enti interessati nelle scorse settimane tramite e-mail. Sono esclusi da tali obblighi i comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 per i quali sono sospesi i termini di approvazione, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016.
- siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal Decreto stesso.
Infine, si evidenzia che il Ministero si riserva di revocare la procedura per l’eventuale sopraggiungere di disposizioni legislative che modifichino la normativa vigente, essendo ad oggi la stessa oggetto di valutazioni ancora in corso di esame.