Domanda

Nel caso di consorzio di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25.06.1909 n. 422 di cui all’art. 45, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, in sede di gara è necessario richiedere e verificare i requisiti generali di tutte le consorziate, ancorché non indicate quali esecutrici della prestazione?

 

Risposta

I consorzi di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.1909 n. 422 si presentano come organismi con scopo mutualistico che acquisiscono appalti per conto delle consorziate, a cui forniscono un supporto tecnico oltre che economico.  In particolare ai citati consorzi è consentita la partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con indicazione in sede di offerta delle consorziate per le quali concorrono (’art. 48, co. 7, del d.lgs. 50/2016).

La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla qualificazione del consorzio, come autonomo soggetto distinto dalle consorziate che lo compongono, orientamento sintetizzato da ultimo nella sentenza del C.d.S. 14.04.2020 n. 2387, che nel richiamare la propria decisione n. 6632 del 23.11.2018 ha rilevato:

  • che detti consorzi partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè i suoi  interna corporis;
  • ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio;
  • il concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa.

Il Consiglio di Stato ha dato una definizione del rapporto organico esistente tra il consorzio e le singole consorziate, quale situazione che non comporta un assorbimento della soggettività delle stesse, ma mero modello organizzativo che regola, per il caso di specie, la loro partecipazione alle procedure di gara.

In particolare il soggetto che presenta offerta è solo il consorzio di cooperative di produzione e lavoro, e non le consorziate, neppure quelle indicate per l’esecuzione delle prestazioni. Consorzio che ai sensi dell’art. 47, co. 1, del d.lgs. 50/2016 deve comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria secondo le modalità previste dal codice, nonché i requisiti generali di cui all’art. 80. Tale dichiarazione deve essere resa anche dalla/e consorziata/e esecutrice/i quale diretta conseguenza dell’esecuzione, proprio per evitare che l’ente collettivo diventi uno strumento di copertura per la partecipazione di soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del codice.

Pertanto, sulla base di questa condividibile sentenza non è necessario in sede di gara, richiedere e verificare il possesso dei requisiti generali in capo alle consorziate non esecutrici.