Domanda
Sono assessore al bilancio in un comune di 4000 abitanti circa. Ho letto di recente vari articoli e commenti sul bilancio consolidato degli enti locali. Tuttavia, non ho ancora capito se il mio comune ha l’obbligo di approvarlo, o ne ha la facoltà oppure non deve approvarlo per nulla. Mi potete aiutare?
Risposta
I dubbi paventati nel quesito sono assolutamente giustificati e nascono da una normativa scritta male a cui hanno fatto seguito interventi ‘chiarificatori’ di Arconet e Ragioneria Generale dello Stato – RGS che hanno cercato di porvi rimedio. Ma andiamo con ordine. Come noto l’obbligo di redigere ed approvare il bilancio consolidato è contenuto nell’art. 233-bis del TUEL, come introdotto dalla recente riforma contabile. La sua predisposizione presuppone necessariamente la tenuta di una contabilità economico-patrimoniale che si va ad affiancare a quella finanziaria che mantiene, così come in passato, la sua natura autorizzatoria. Tuttavia l’art. 232, comma 3 del TUEL stabilisce che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017”. D’altro canto, però, il principio contabile allegato 4/4 (quello che disciplina il bilancio consolidato) ha previsto che tutti gli enti approvino il bilancio consolidato di gruppo a partire dall’esercizio 2017, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine ordinatorio del 30 settembre 2018. Sulla questione è pertanto intervenuta in prima battuta Arconet con propria Faq n. 30 dell’11 aprile scorso, nella quale ha precisato che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che con specifica deliberazione si siano avvalsi della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale anche per l’esercizio 2017, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico. Quali sono questi enti? Quelli che hanno espressamente deliberato tale rinvio anche per l’esercizio 2017. Successivamente, lo scorso 22 giugno la Ragioneria generale dello Stato è intervenuta a sua volta sulla questione, in risposta ad uno specifico quesito posto da un comune. Essa ha chiarito che l’obbligo di approvare il bilancio consolidato non sussiste per quegli enti che abbiano rinviato l’adozione della contabilità economico-patrimoniale per il 2017, essendo quest’ultima una condizione imprescindibile per la sua predisposizione. Ovvero: non è possibile redigere un bilancio consolidato senza tenere una contabilità economico-patrimoniale. Al contrario gli enti che non si sono avvalsi della facoltà di proroga, ed hanno pertanto approvato il conto economico e lo stato patrimoniale 2017, unitamente al conto del bilancio, si trovano ora nelle condizioni di predisporre il bilancio consolidato che, pertanto, diventa per loro un obbligo.
Quindi, riassumendo:
- i comuni sotto i 5000 abitanti che hanno deliberato il rinvio della contabilità economico-patrimoniale al 2018, non hanno l’obbligo di approvare il consolidato 2017 entro la fine di settembre 2018, mancando, per essi, una condizione a ciò indispensabile;
- i comuni sotto i 5000 abitanti che non hanno deliberato il rinvio dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale, e pertanto non si sono avvalsi della facoltà concessa dall’art. 233-bis, comma 3 del TUEL, sono ora tenuti anche ad approvare il consolidato 2017 entro la fine del mese. Così facendo questi ultimi, che si sono cimentati fin dallo scorso anno con questa complessa e innovativa (per gli enti locali) forma di contabilità, risultano essere penalizzati rispetto agli enti che hanno invece rinviato l’avvio della contabilità economico-patrimoniale al 2018;
- i comuni che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione della riforma contabile, infine, sono obbligati ad approvare il bilancio consolidato, non avendo alcuna facoltà di proroga, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 4 del DLgs. 118/2011.
Un’ultima considerazione: la mancata approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre ha come unica conseguenza il divieto di assunzione per l’ente. La sanzione viene meno allorché si adempie all’obbligo di legge.