Domanda

L’indennità di congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. 151/2001 va rideterminata a seguito del rinnovo contrattuale?

Risposta

Il congedo straordinario retribuito disciplinato all’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, si colloca tra uno dei più importanti istituti a tutela della grave disabilità. Il soggetto legittimato a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità ha diritto a fruire, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo retribuito della durata di 2 anni.

In questo periodo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio e, pertanto, non è valido ai fini dell’indennità di buona uscita o del TFR.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 487 del 25.02.2005, ha precisato che il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, e riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto tale periodo.

Nello specifico il Ministero ha precisato che non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo, precisando altresì che, ricorrendo il caso, la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo.